Art. 46 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]E' dovuta una indennita' ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilita' vengano gravati di servitu', o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
[2]La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non puo' mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennita'.
[3]Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitu' stabilite da Leggi speciali.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
