Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1969

Altra decisione · depositata il 03/04/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9,

primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "piano di

nuove costruzioni stradali e autostradali", e dell'art. 46, terzo

comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante "disciplina delle

espropriazioni per pubblica utilità", promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1967 dal Tribunale di Catanzaro

nel procedimento civile vertente tra Spinelli Raffaela e l'Azienda

nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), iscritta al n. 184

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1968 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra la società Rossbeton contro

l'Amministrazione dei lavori pubblici e l'A.N.A.S., iscritta al n. 185

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Spinelli Raffaela, della società

Rossbeton, dell'A.N.A.S. e del Ministero dei lavori pubblici;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Virgilio Andrioli, per Spinelli l'avv. Ottavio Regard

per la societa Rossbeton, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Luciano Tracanna, per l'A.N.A.S. ed il Ministero dei lavori pubblici.

Ritenuto che in un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di

Catanzaro da Raffaela Spinelli nei confronti dell'Azienda nazionale

autonoma delle strade statali, a seguito dell'illegittima occupazione

da parte dell'A.N.A.S. di suoli edificatori, in territorio di Falerna,

di proprietà dell'attrice, questa ha chiesto la condanna dell'Azienda

al pagamento in di lei favore della somma corrispondente al valore

venale della zona di terreno occupata per la costruzione

dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ed accessioni e pertinenze,

nonché per la zona di rispetto della profondità di metri venticinque

per la lunghezza intera del tratto occupato, imposta dall'art. 9, comma

primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729; che in via subordinata, per

il caso in cui si fosse ritenuto che il diritto all'indennizzo fosse

negato da tale disposizione, l'attrice ha di questa sollevato la

questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e

42 della Costituzione; e che il Tribunale, con ordinanza del 24 febraio

1967, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione;

che in altro giudizio civile, promosso davanti al Tribunale di

Genova della S.p.A. Rossbeton nei confronti dell'Amministrazione dei

lavori pubblici e dell'A.N.A.S. al fine d'ottenere l'accertamento

dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 9, comma primo, della

citata legge n. 729 del 1961, la società attrice ha, in subordine,

sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta

disposizione, nonché dell'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno

1865, n. 2359, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma

terzo, della Costituzione; e che il Tribunale, con ordinanza del 25

marzo 1968, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione;

che davanti alla Corte nel primo giudizio si sono costituiti la

Spinelli e l'A.N.A.S., a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e

nel secondo, la S.p.A. Rossbeton e l'Amministrazione dei lavori

pubblici e l'A.N.A.S., e queste ultime a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato;

Considerato che, in pendenza del primo giudizio davanti a questa

Corte e prima ancora che fosse emessa l'ordinanza relativa al secondo

giudizio, è sopravvenuta la legge 6 agosto 1967, n. 765, contenente

modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.

1150, la quale, con l'art. 19, ha dettato disposizioni concernenti la

materia disciplinata dalle impugnate norme; e che successivamente è

stato emesso il decreto ministeriale 1 aprile 1968 per la

determinazione delle distanze minime da conservarsi nella edificazione

fuori del perimetro dei centri abitati;

che si rende perciò necessario che i Tribunali di Catanzaro e di

Genova esaminino anche alla stregua delle nuove disposizioni la

rilevanza della questione di legittimità Costituzionale sollevata con

le due ordinanze rispettivamente del 24 febbraio 1967 e 25 marzo 1968;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai tribunali di Catanzaro e di

Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari