Art. 44 — (L) Indennità per l'imposizione di servitù

E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da una servitu' o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilita' di esercizio del diritto di proprieta'. (L) L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il proprietario non ha diritto. (L) L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento della proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L) Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali. (L) Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo' essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 44, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22345/2025

    2 agosto 2025

    Il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (ratione temporis applicabile, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione che la costruzione sia considerata, ancorché a posteriori, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicché l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l'approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali.

    Art. 44 · Art. 46 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 86, 87 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art44 · fonte del testo

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