Art. 29
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[1]Non vi e' obbligo di denunzia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 27 e 28.
[2]Quegli atti pero' che senza essere indicati nei suddetti articoli 27 e 28 sono compresi negli articoli 94 e 95 debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, o dinanzi qualsiasi Autorita' od Ufficio governativo, provinciale o comunale.
[3]Se una scrittura privata od un atto estero non ancora registrato e soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, e' enunciato in un atto pubblico, col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sara' considerata come un uso fattone per l'effetto della registrazione.
[4]Le disposizioni di quest'articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei Regii Consoli e dei Tribunali esteri, pei casi in cui non sono compresi nell'art. 28, e ritenuta per le sentenze dei Tribunali esteri l'eccezione ivi accennata.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
