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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 2507 parole tolte, 20 parole aggiunte in 78 capoversi.

tolto: Tasse proporzionali.

tolto: § Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.

tolto: 1.° Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

tolto: La tassa e' riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione;

tolto: 2.° Le soccide di bestiami.

tolto: La tassa e' riscossa sul prezzo espresso nell'atto, od in mancanza di prezzo, secondo la dichiarazione che si fara' del valore del bestiame;

tolto: 3.° I contratti d'affitto o di locazione di beni stabili e mobili, quelli di colonia parziaria o mezzeria, e le concessioni di dritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata; le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua pure a tempo limitato.

tolto: La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in cui deve durare la locazione, concessione o mezzeria: se si tratta di sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d' acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tempo che rimane a decorrere;

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tolto: 4.° Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento e' limitata.

tolto: La tassa e' dovuta sul prezzo accumulato in ragione del tempo per cui la convenzione deve durare, ma, se la durata e' illimitata, si rendera' applicabile la tassa segnata al successivo n.° 18, § 4;

tolto: 5.° Le quietanze, escluse quelle del prezzo o del correspettivo che si paga nello stesso atto, i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteotiche, i riscatti esercitati per atti pubblici in virtu' di leggi, o di patto di ricupero dal venditore o da' suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge, o stipulati nell'atto primitivo di vendita, ovvero in quello stato prorogato giudizialmente; i riscatti che in identiche circostanze seguissero per iscrittura privata, dove questa forma e' ammessa, purche' questa sia presentata all'Ufficio del Registro avanti lo spirare di essi termini, e qualunque altro atto o scrittura di liberazione di somme o di altri valori mobiliari.

tolto: Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra.

tolto: La tassa si esigera' sull'ammontare di uno dei debiti estinti.

tolto: §2. - Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.

tolto: 6.° Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

tolto: La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare;

tolto: 7.° Le cauzioni di somme o valori prestate da una o piu' persone cumulativamente per una terza persona, le guarentie per mobili e le promesse d'indennita' pure per una terza persona.

tolto: La tassa sara' percetta indipendentemente da quella dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, la guarentia, o l'indennita' si riferiscono, ma senza poterla eccedere.

tolto: La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sara' limitata alla meta' di quella dovuta sulle locazioni medesime;

tolto: 8.° Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno dal viaggio;

tolto: 9.° Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti, gli ordini, biglietti o mandati di pagamento; le cessioni e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, qualora non ne sia stata pagata la tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione; le ricognizioni di debito e quelle di deposito di somme presso i particolari, ed in genere tutti gli altri atti e scritti che contengono obbligo di somme senza liberalita' e senza che l'obbligo sia il prezzo di una trasmissione di mobili o di immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa.

tolto: Questa stessa tassa e' applicabile alle rescissioni delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime quando la promessa, essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene la caparra restituita o perduta.

tolto: La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta.

tolto: Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale e quelle per surrogazione nel servizio militare, e la tassa si applica alla mercede, al salario od al correspettivo pattuito e cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

tolto: 10.° I conguagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

tolto: 11.° Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprieta', dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo in linea retta, cioe' tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione ab intestato, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalita' per causa di morte.

tolto: Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio.

tolto: Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi.

tolto: Sono pero' esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendentale e discendentale il cui valore, depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal n.° 10 dell'articolo 17, non ecceda in complesso lire 500.

tolto: Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente legge, in difetto cessa il benefizio dell'esenzione, e conseguentemente divengono applicabili a norma dei casi le pene stabilite dall'articolo 54.

tolto: § 3. - Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.

tolto: 12.° Le sentenze definitive cosi' contraddittorie, come contumaciali, proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, Tribunali o Giudici di Mandamento o Pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai Tribunali o dai Giudici in materia penale allorche' vi e' parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per somme od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

tolto: Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'articolo 27.

tolto: In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze la tassa proporzionale potra' essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col precedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei Tribunali, dei Giudici e degli Arbitri.

tolto: Quando la tassa proporzionale sara' stata pagata per una sentenza proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potra' sopravvenire in contraddittorio delle parti avra' luogo solamente sul supplemento di condanna. Lo stesso sara' per le sentenze proferite in grado di appello e per quelle esecutive.

tolto: Se non vi e' supplemento di condanna la sentenza sara' registrata colla sola tassa fissa, che sara' sempre la minor tassa da riscuotersi.

tolto: La tassa proporzionale sulle sentenze e' dovuta, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto trovisi concepito nei termini d'una semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne induca l'acquisto o la dismessione, e quand'anche non siasi fatta nella causa veruna contestazione ed osservazione, eccettuato pero' il caso contemplato dall'articolo 94, §1, numero 4, ed eccettuate pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente formato oggetto di contestazione.

tolto: Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa proporzionale;

tolto: 13.° Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

tolto: La tassa e' percetta sul valore dell'oggetto abbandonato;

tolto: 14.° Gli atti e contratti d'assicurazione.

tolto: La tassa e' dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prezzo pattuito per l'assicurazione;

tolto: 15.° Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvigionamenti o somministranze il cui prezzo debba essere corrisposto dalle amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salve per le amministrazioni governative le esenzioni segnate al §2 dell'articolo 96.

tolto: Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile e valutabile, quando non conterranno ne' vendita, ne' promessa di rilascio di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

tolto: La tassa e' dovuta sul prezzo definitivo e accumulato in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto del numero 5 dell'articolo 17 nei casi ivi previsti;

tolto: 16.° Le dichiarazioni del mandato ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si e' reso deliberatario di un appalto o di un'impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non e' pura e semplice, o non e' seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure quando la facolta' di farla non e' stata riservata nell'atto medesimo.

tolto: 4. - Tassa proporzionale di lire 2 per ogni cento lire.

tolto: 17.° Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale traslativo di proprieta' o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno e frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

tolto: Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sara' limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudicazione sia gia' stata sottoposta a tassa.

tolto: Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compravendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, cosi' pure la rescissione della promessa o il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvo i casi contemplati dall'articolo 14;

tolto: 18.° Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato;

tolto: 19.° Le permute di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

tolto: La tassa sara' percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore la tassa sara' corrisposta in ragione del 2 per % sui valori immobiliari che si uguagliano, e sara' dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore;

tolto: 20.° Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili, quando la dichiarazione o la nomina non e' pura e semplice, o non e' seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facolta' di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non e' stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

tolto: 21.° Le concessioni d'immobili a titolo d'anticresi;

tolto: 22.° Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione; 23.° I conguagli od i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

tolto: 24.° Le indennita' pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi e' parte civile;

tolto: 25.° Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprieta', dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione ab intestato ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalita' a causa di morte.

tolto: § 5. - Tassa proporzionale di lire 4 per ogni cento lire.

tolto: 26.° Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale translativo a titolo oneroso della proprieta', dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

tolto: I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli che hanno luogo per reincanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo sono oggetti alla stessa tassa, la quale sara' limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento, se per questo fu gia' corrisposta la tassa dovuta.

tolto: Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritto di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti di acque e quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, nonche' le concessioni di precario e servitu' riguardanti cose immobili quando vi sia correspettivo.

tolto: Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita d'immobili, purche' fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo; cosi' pure la rescissione della promessa od il recesso della medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvi i casi contemplati dall'articolo 14;

tolto: 27.° Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie;

tolto: 28.° La dichiarazione di mandato ossia la nomina della persona per cui si e' fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili, se la dichiarazione o la nomina non e' pura e semplice o non e' seguita entro tre giorni successivi all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facolta' di fare la dichiarazione non emana dalla legge ovvero non e' stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto;

tolto: 29.° Le porzioni di beni immobili indivisi acquistate per licitazione;

tolto: 30.° I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili;

tolto: 31.° I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

tolto: Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini suddetti, ma non dal venditore o da' suoi eredi, e quelli eziandio che si eseguiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

tolto: § 6. - Tassa proporzionale di lire 5 per ogni cento lire.

tolto: 32.° Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprieta', dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sia che le medesime si operino per successione ab intestato, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalita' per causa di morte;

tolto: 33.° Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, quando hanno luogo in favore degl'istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanita' che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere.

tolto: § 7. - Tassa proporzionale di lire 7 per ogni cento lire.

tolto: 34.° Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, indicate al precedente n.° 32.°, § 6, quando hanno luogo tra cugini germani, ossiano figli di fratelli e sorelle.

tolto: § 8. - Tassa proporzionale di lire 9 per ogni cento lire.

tolto: 35.° Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32.°, § 6, quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sin al duodecimo grado inclusivamente.

tolto: § 9. - Tassa proporzionale di lire 10 per ogni cento lire.

tolto: 36.° Le medesime donazioni e trasmissioni indicate al n.° 32.°, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente n.° 33.°, § 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art95 · fonte del testo

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