Art. 29
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 149 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Non vi e' obbligo di denunzia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 27 e 28.
tolto: Quegli atti pero' che senza essere indicati nei suddetti articoli 27 e 28 sono compresi negli articoli 94 e 95 debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, o dinanzi qualsiasi Autorita' od Ufficio governativo, provinciale o comunale.
tolto: Se una scrittura privata od un atto estero non ancora registrato e soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, e' enunciato in un atto pubblico, col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sara' considerata come un uso fattone per l'effetto della registrazione.
tolto: Le disposizioni di quest'articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei Regii Consoli e dei Tribunali esteri, pei casi in cui non sono compresi nell'art. 28, e ritenuta per le sentenze dei Tribunali esteri l'eccezione ivi accennata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art29 · fonte del testo
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