Art. 30
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora occorresse di fare uso nel senso del precedente articolo degli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta gli articoli 27 e 28, questi atti dovranno essere prima registrati, sebbene non fossero peranco trascorsi i termini stabiliti per la registrazione.
tolto: Qualora occorresse di fare uso in giudicio per casi d'urgenza d'atti non soggetti alla registrazione entro un termine fisso, e non registrati, il Giudice potra' tuttavia dare gli opportuni provvedimenti, ma gli atti dovranno essere registrati nel termine non maggiore di giorni otto, od in quello minore che venisse dal Giudice prefisso.
tolto: In difetto di registrazione entro detto termine, sara' applicabile la pena di cui all'art. 53.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art30 · fonte del testo
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