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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 2340 parole tolte, 20 parole aggiunte in 89 capoversi.

tolto: Tasse fisse:

tolto: § - Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.

tolto: 1.° I contratti per l'insegnamento d'arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari, o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti;

tolto: 2.° Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all'estero;

tolto: 3.° I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pieta' o presso le casse di risparmio;

tolto: 4.° Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato; 5.° Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo con atto separato.

tolto: La tassa e' dovuta per ciascun figlio legittimato o riconosciuto; 6.° E generalmente tutti gli atti notariali non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando formino titolo di un contratto o fondino un'obbligazione qualsiasi e debbano registrarsi a norma degli articoli 28 e 29.

tolto: Questa tassa e' pure applicabile agli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'articolo 96, fossero presentati volontariamente per essere registrati.

Mostra gli altri 81 capoversi cambiati

tolto: § - Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.

tolto: 7.° Le sentenze definitive dei Giudici di Mandamento o Pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorche' vi e' parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale, o quando la tassa proporzionale dovuta non ascende in complesso a due lire.

tolto: Soggiacciono pure a questa tassa le dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 27, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i Giudici di Mandamento o Pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire due.

tolto: 8.° Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o degli Stabilimenti di carita' e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato, o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico;

tolto: 9.° Le rinuncie all'ipoteca legale competente ai predetti Stabilimenti sui beni dei loro Contabili;

tolto: 10.° I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche inscritte sui beni, o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti relativamente alle malleverie indicate al n.° 8; 11.° Le astensioni, ripudiazioni e rinuncie a successioni, legati, o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale.

tolto: E' dovuta una tassa per ciascun rinunciante e per ciascuna successione o legato che si ripudia;

tolto: 12.° Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorche' la tassa proporzionale e' stata pagata per la cessione o delegazione; e quelle che si fanno nei medesimi atti di cessione o di delegazione di crediti parimente a termine, quando non diano luogo a tassa proporzionale;

tolto: 13.° Le acquiescenze od adesioni pure e semplici, quando non siano fatte in giudizio;

tolto: 14.° Gli atti rinnovati per causa di nullita' o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

tolto: 15.° Gli atti di discarico parimente puro e semplice, non aventi il carattere di quietanza, le liberazioni stragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela od altre amministrazioni qualunque;

tolto: 16.° Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell'asse ereditario;

tolto: 17.° I depositi d'atti o documenti presso i Notai e negli archivi pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volonta';

tolto: 18.° I depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti, ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati;

tolto: 19.° Gli atti di protesto cambiario;

tolto: 20.° Gl'inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli e carte.

tolto: E' dovuta una tassa per ciascuna giornata. - Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta;

tolto: 21.° Vendita di rendite sul Debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con denaro contante nell'atto stesso dall'acquisitore, quando la traslazione ha luogo per atto notariale, o per scrittura privata separata;

tolto: 22.° Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica.

tolto: § - Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.

tolto: 23.° Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario, allorche' il prezzo non e' superiore a quello della precedente aggiudicazione, o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

tolto: 24.° Le procure ed i mandati senza correspettivo, od essendovi correspettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revoche o le rinuncie dei mandati.

tolto: Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o rivocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce.

tolto: Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i Procuratori costituiti, rivocanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro.

tolto: Quando la procura od il mandato e' irrevocabile, od involve la dispensa del rendimento dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai §§ 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 95, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato.

tolto: Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario sara' applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell'articolo 95 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata, o se stabilita in somme annue su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applichera' la tassa proporzionale del § 4 dell'articolo 95 sul decuplo dell'annua retribuzione;

tolto: 25.° Le ratifiche pure e semplici d'atti gia' stati sottoposti a tassa;

tolto: 26.° Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattro ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

tolto: 27.° I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale;

tolto: 28.° Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite, i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

tolto: 29.° Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquisitore era ancora debitore dell'intiero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

tolto: 30.° Gli atti di cauzione o di sottomissione imposti dalla legge generale civile o commerciale per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora richiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

tolto: 31.° Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante, con atti gia' stati sottoposti a tassa;

tolto: 32.° Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'anteriorita' d'ipoteca.

tolto: Sara' pero' dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma iscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di Registro, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.

tolto: Non sara' percetta la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento;

tolto: 33.° La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione gia' acquistato;

tolto: 34.° Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

tolto: 35.° Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva e indipendente dalla volonta' delle parti;

tolto: 36.° Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

tolto: Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o piu' d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sara' percetta una tassa particolare come per le obbligazioni.

tolto: Nei concordati pero' tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiace a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda;

tolto: 37.° Vendita ed altri atti tra vivi, che involvono trasmissione di proprieta' o di usufrutto d'immobili situati all'estero.

tolto: § 4.- Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei.

tolto: 38.° Le donazioni non accettate.

tolto: La tassa proporzionale si esigera' sull'atto di accettazione o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo;

tolto: 39.° Le transazioni semplicemente tacitative di pretese reciproche stipulate tanto per terminare, quanto per prevenire una lite.

tolto: Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprieta', usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme, o valori od altri contratti assoggettati a tassa, sara' questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi;

tolto: 40.° I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorche' la dichiarazione degli sposi di quanto apportano nella comunione, o si costituiscono essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

tolto: Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa non soggiace a tassa particolare.

tolto: Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi dai loro ascendenti, collaterali, o da altre persone, le tasse in questo caso saranno applicate secondo la natura dei beni costituiti o donati, e giusta le quotita' fissate dai §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo seguente.

tolto: La tassa fissa di cui nel presente paragrafo e' anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte;

tolto: 41.° Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietari per qualunque siasi titolo, purche' sia giustificato il diritto di comproprieta'.

tolto: Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano l'oggetto sara' percetta nella misura rispettivamente determinata dai §§ 2, 4 e 5 dell'articolo seguente.

tolto: Non si esigera' tuttavia la tassa proporzionale quando ad un condividente siano assegnati beni stabili e ad un altro condividente mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredita', questa disposizione e' applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione;

tolto: 42.° Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta porzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

tolto: In caso di maggior assegno, e' applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto d'affitto o d'appalto, di cui segue la divisione;

tolto: 43.° Gli atti di societa' o di scioglimento della medesima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

tolto: Se i soci, oltre danaro conferiscono altri oggetti nella societa', sara' dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi;

tolto: 44.° Gli atti d'ultima volonta', le loro revoche o ritiramenti. La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non da' luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento;

tolto: 45.° Gli atti di liberalita' che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualita' della morte; e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

tolto: La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sara' percetta oltre quella del contratto;

tolto: 46.° Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori;

tolto: 47.° Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai Tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire sei.

tolto: Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili indicate nell'articolo 27, n.° 2, quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i Tribunali di circondario o di commercio, e quando non importano tassa proporzionale o questa non raggiunga le lire sei;

tolto: 48.° Le concessioni di precario o di servitu' senza corrispettivo, o quando non siano valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

tolto: § 5. - Atti soggetti alla tassa fissa di lire dieci.

tolto: 49.° La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorche' la facolta' di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od e' stata riservata nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina e' fatta per atto pubblico entro il giorno successivo a quello dell'acquisto o contratto.

tolto: Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto non e' dovuta veruna tassa;

tolto: 50.° Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazioni dei minori d'eta'.

tolto: La tassa e' dovuta per ciascun emancipato od abilitato;

tolto: 51.° Le sentenze definitive dei Tribunali di circondario e di commercio, pronunciate in prima instanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullita' radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale, quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci.

tolto: La stessa disposizione e' applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi e' parte civile.

tolto: Soggiacciono alla stessa tassa fissa applicabile con le norme sovra espresse le sentenze definitive dei Consigli di Prefettura in materia contenziosa amministrativa.

tolto: La tassa medesima e' pure, e colle stesse norme, applicabile alle convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'art. 27, qualunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni hanno luogo, salve le disposizioni dei numeri 7 e 47 di questo articolo, e del n.° 19, § 3, dell'art. 96.

tolto: § 6. - Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti.

tolto: 52.° Le sentenze definitive delle Corti d'appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale o quando questa non raggiunga in complesso le lire 20.

tolto: § 7. - Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta.

tolto: 53.° Le decisioni definitive della Corte di cassazione.

tolto: § 8. - Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento.

tolto: 54.° Gli atti di adozione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art94 · fonte del testo

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