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[1]Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

[2]1° l'esecuzione delle leggi;

[3]2° l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo;

[4]3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita' e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalita' giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

[5]Resta ferma la necessita' dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1926 al 5 dicembre 1940

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;100~art1 · fonte del testo

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