Corte costituzionale

Ordinanza n. 780/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6,

diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.l. 29

dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per la finanza

locale"), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1978, n.

43, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1982 dal T.A.R. per

l'Abruzzo - sede di L'Aquila, sul ricorso proposto dal Comune di

L'Aquila contro la Sezione del Comitato Regionale di Controllo ed

altra, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad

oggetto l'impugnazione di un provvedimento con cui il Comitato

Regionale di Controllo aveva annullato una delibera del Consiglio

comunale di L'Aquila istitutiva di una nuova qualifica impiegatizia,

il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza in data 23 giugno 1982, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del

decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per la

finanza locale") convertito, con modificazioni, nella legge 27

febbraio 1978, n. 43, nella parte in cui stabilisce che il

trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali

viene determinato in conformità ai principi, criteri e livelli

risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale, stipulati tra

le rappresentanze del Governo, delle associazioni nazionali degli

enti locali e di sindacati di categoria maggiormente rappresentativi

su scala nazionale, e approvati con decreto del Presidente della

Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da

adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo

stesso;

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata

contrasterebbe in primo luogo, con l'art. 39 della Costituzione, in

quanto essendo rimasta inattuata tale norma, l'accordo tra

associazioni non registrate, non potrebbe assurgere a fonte di

produzione giuridica con efficacia erga omnes, né potrebbe

conseguentemente impedire che gli enti territoriali apportino deroghe

più favorevoli alla disciplina in esso contenuta;

che, inoltre, secondo il T.A.R. Abruzzo, la norma impugnata

contrasterebbe con lo stesso art. 39 Cost., in quanto anche se si

ipotizzasse come regolamento governativo di organizzazione l'atto

formale di approvazione della disciplina, difetterebbero i

presupposti richiesti per tale fonte dall'art. 1 della legge 3

gennaio 1926, n. 100, ed, il Governo, comunque, non potrebbe

apportare modifiche al contenuto dell'accordo;

che il giudice a quo dubita, altresì della legittimità

costituzionale della norma impugnata, in riferimento agli artt. 5, 39

e 128 Costituzione, in quanto la disciplina convenzionale che si

assume adottata in rappresentanza degli enti territoriali, verrebbe

concordata con associazioni nazionali degli enti locali prive di

legittimazione per la tutela di interessi alieni;

che, infine, ad avviso del T.A.R. Abruzzo, la norma impugnata si

pone in contrasto con gli artt. 5, 97 e 128 Cost., in quanto la

negoziazione collettiva, oltre a determinare i trattamenti economici

in funzione della omogeneizzazione delle retribuzioni del personale

degli enti locali, incide - in particolare per quanto disposto dagli

artt. 3 e 30 dell'accordo recepito con d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191,

in materia di norme di accesso e ristrutturazione dei servizi - sulla

riserva legislativa di attribuzione agli enti locali dei poteri

amministrativi in materia di impiego pubblico locale, che rientrano

nel concetto di autonomia;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale

dello Stato, concludendo per l'inammissibilità per difetto di

rilevanza della questione, ovvero per la sua infondatezza.

Considerato che la dedotta eccezione di inammissibilità deve

essere disattesa in quanto, ancorché nel giudizio amministrativo non

sia stato impugnato il d.P.R. n. 191 del 1979 (che, in attuazione

della disposizione censurata, recepisce l'accordo collettivo dei

dipendenti degli enti locali) allo stesso occorre comunque far

riferimento per valutare la legittimità dell'impugnato provvedimento

amministrativo, onde l'eventuale declaratoria di incostituzionalità

dell'art. 6 del d.-l. n. 946 del 1977, comportando l'illegittimità

derivata del citato decreto presidenziale, sarebbe influente per la

definizione del giudizio a quo;

che la disposizione impugnata pone in essere - come già

precisato dalla giurisprudenza costituzionale - con riguardo

all'analoga norma di cui all'art. 28 della legge n. 70 del 1975

(sentenza n. 21 del 1980) "una devoluzione istituzionale di potere

normativo" con procedure particolari che, per i suoi tratti

peculiari, non è possibile inquadrare in schemi precedenti;

che - come già affermato da questa Corte - nelle pronuncie nn.

219 del 1984 (punto 16 della motivazione) e n. 656 del 1988, la

disciplina del pubblico impiego "in base ad accordi" non si

identifica con la contrattazione collettiva con efficacia erga omnes

prevista dall'art. 39 Cost.;

che, pertanto, non è in contrasto con l'art. 39 Cost. - quanto

alla rappresentatività dei soggetti stipulanti, alla procedura

d'intesa ed all'efficacia erga omnes - la norma impugnata, la quale

invece prevede che l'"ipotesi di accordo" sindacale, costituendo solo

un momento od una fase di un più ampio iter procedimentale, rimane

priva di efficacia fino a che non venga, a conclusione del

procedimento amministrativo emanato il prescritto decreto

presidenziale;

che, peraltro, l'ipotizzato inquadramento dell'atto formale di

approvazione dell'accordo sindacale tra i regolamenti governativi di

organizzazione, di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n.

100, è del tutto inconferente, in quanto il ricorso a tale fonte di

produzione normativa è esplicitamente esclusa per gli enti locali

dal n. 3 dello stesso art. 1;

che, anche le censure concernenti il difetto di legittimazione

delle parti (associazioni di enti locali e di lavoratori) a

rappresentare interessi alieni, e la mancanza di criteri per la

identificazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative,

si fondano sull'erroneo presupposto che la disciplina del rapporto

d'impiego dei dipendenti degli enti locali "in base ad accordi" sia

inquadrabile nell'ambito della contrattazione collettiva erga omnes

prevista dall'art. 39 Cost.;

che per quanto attiene all'asserita violazione degli artt. 5, 97

e 128 Cost., non può che ribadirsi quanto già affermato da questa

Corte nell'ordinanza n. 656 del 1988 circa la piena conformità della

disciplina emanata in base ad accordi ai principi di rispetto delle

autonomie locali di buon andamento ed imparzialità;

che, pertanto, la questione sollevata sotto tutti gli anzidetti

profili, va dichiarata manifestatamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29

dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per le finanze

locali"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio

1978, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128

Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sede di

L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:780 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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