Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle

imposte di consumo approvato con R. D. 30 aprile 1936, n. 1138,

promosso con ordinanza 18 novembre 1959 del Pretore di Pontedecimo (in

sede distaccata di Busalla) nel procedimento penale a carico di Poggio

Michele Giorgio, Torre Giovanna e Minaglia Ernesto, iscritta al n. 1

del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri,

Ritenuto che gli imputati Poggio, Torre e Minaglia venivano

rinviati a giudizio innanzi al Pretore di Pontedecimo per rispondere

del reato previsto dall'art. 55 del Testo unico della finanza locale

approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;

che la difesa dei predetti sollevava eccezione di improcedibilità

dell'azione penale, lamentando che i verbali di denuncia erano stati

inoltrati direttamente al Pretore e non per il tramite della competente

autorità comunale, onde quest'ultima non aveva potuto prendere in

esame le domande, presentate in sede amministrativa, dirette ad

ottenere - ai sensi dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per

la riscossione delle imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile

1936, n. 1138 - che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 55 del Testo

unico fosse degradata in quella contravvenzionale prevista dall'art. 59

con conseguente possibilità di oblazione;

che il Pretore sollevava di ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 235, secondo comma, in riferimento alle norme

contenute negli articoli 102 e 112 della Costituzione, osservando che

"una volta rimessi i verbali di contravvenzione per frode alla imposta

di consumo all'Autorità giudiziaria dovrebbe essere inibito

all'autorità amministrativa di accogliere domanda di oblazione, non

potendo la medesima alterare la imputazione determinandone la

modificazione in modo rilevante per la stessa Autorità giudiziaria,

alla quale soltanto compete la valutazione del fatto ai fini della sua

configurazione giuridica";

che l'ordinanza del Pretore è stata regolarmente notificata al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle

Camere legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

che nessuna delle parti private si è costituita in giudizio

davanti a questa Corte;

che l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri depositato nella cancelleria

della Corte il 16 dicembre 1959, ha concluso, in linea pregiudiziale,

per l'inammissibilità della proposta questione, prospettando tuttavia

dubbi sulla natura giuridica della norma impugnata (legislativa

delegata o regolamentare) in relazione al disposto dell'art. 344 del T.

U. della finanza locale; nel merito, ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che l'art. 235 è contenuto in un provvedimento che ha

le tipiche caratteristiche di un regolamento; reca il titolo

"Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo" ed è stato

come tale approvato con R. Decreto n. 1138 del 1936, udito il parere

del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi

dell'art. 1, n. 1 (esecuzione delle leggi), della legge 31 gennaio

1926, n. 100, citato nelle premesse del regolamento stesso;

che del resto la facoltà concessa al Governo dal primo comma

dell'art. 344 del T. U. di emanare norme integrative e transitorie era

cessata dalla data di pubblicazione del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1467,

concernente modificazioni alle norme in materia di finanza locale,

citato nelle premesse del decreto n. 1138 del 1936;

che pertanto si appalesa la manifesta infondatezza della proposta

questione, poiché il giudizio di legittimità costituzionale, a norma

dell'art. 134 della Costituzione, deve avere per oggetto una legge o un

atto avente forza di legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta dal

Pretore di Pontedecimo (in sede distaccata di Busalla), con ordinanza

18 novembre 1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 235,

secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di

consumo approvato con R. Decreto 30 aprile 1936, n. 1138, in

riferimento agli artt. 102 e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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