Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1983 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 del

R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (Testo Unico delle leggi e delle norme

giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio

1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue

opere di integrazione), modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286, e

dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n.470; dell'art. 6 del R.D. 11

agosto 1933 n.1286 (Modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle

leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti

per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado

preparatorio) e dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444

(ordinamento della scuola materna statale) promosso con ordinanza

emessa il 9 gennaio 1978 dal Tribunale Amministrativo regionale delle

Marche sul ricorso proposto da Orioli Stefano contro il Ministero della

Pubblica Istruzione ed altro iscritta al n. 422 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del

1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1978, su ricorso proposto da

Orioli Stefano contro il Ministero della Pubblica Istruzione, il TAR

delle Marche ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente

infondata, questione di legittimità costituzionale della normativa

relativa alle scuole magistrali ed a quelle del grado preparatorio,

nella parte in cui escludono l'accesso degli studenti maschi alle

scuole magistrali e degli insegnanti dello stesso sesso alle scuole del

grado preparatorio, per presunto contrasto con gli artt. 3, 34 e 51

Cost.

Formano oggetto di censura, precisamente, gli artt. 39 e 41 del

R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n.

1286 e dall'art. 1 legge n. 470 del 1958), e inoltre gli artt. 6 R.D.

n. 1286/33 e 4, 9 e 14 della legge n. 444 del 1968.

2. - Il suddetto Stefano Orioli chiedeva di essere ammesso agli

esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado

preparatorio, per la sessione estiva del 1975, presso la scuola

magistrale statale di Fossombrone-Pesaro. In seguito ad un colloquio

con un funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, la Preside

dell'Istituto comunicava con lettera all'Orioli di non poter accogliere

la sua domanda.

L'interessato proponeva ricorso gerarchico al Ministero,

censurando, oltre la mancata motivazione dell'atto, la violazione e

falsa applicazione delle norme concernenti l'ammissione agli esami di

abilitazione nelle scuole magistrali statali.

Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero

comunicava con telegramma alla Preside che, in base alla vigente

normativa, potevano essere ammesse ai suddetti esami solo candidate di

sesso femminile. L'interessato proponeva, quindi, ricorso

giurisdizionale (per violazione e falsa applicazione), oltre che delle

norme sull'ammissione all'esame di abilitazione suddetto, anche delle

altre, riguardanti il personale docente delle scuole materne. Nel

ricorso si eccepiva la violazione degli artt. 3, 34 e 51 Cost.,

deducendo che l'interpretazione in base alla quale i cittadini di sesso

maschile sono esclusi dalle scuole materne trae origine dall'art. 41

Cost. del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 e dalla legge sulla scuola

materna statale del 18 marzo 1968, n. 444. Tali disposizioni, con

riferimento l'una al corpo discente, l'altra al personale docente,

adoperano infatti il sostantivo al femminile. Qualora dovesse

accogliersi il significato che risulta dalla statuizione letterale dei

testi di legge - osservava il ricorrente - la normativa in esame

dovrebbe tuttavia essere dichiarata incostituzionale, in quanto

irrazionalmente discriminatoria nei confronti dei cittadini di sesso

maschile.

In via preliminare veniva quindi chiesto al TAR di sollevare la

questione di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. 4, 9 e 14

legge n. 444/1968, l'art. 6 R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e gli artt. 39

e 41 R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modifiche (art. 1 R.D.

11 agosto 1933, n. 1286), "e comunque delle norme poste a fondamento

del provvedimento impugnato e di ogni altra norma ad esse connessa".

3. - Il Ministero, costituitosi davanti al TAR, chiedeva dal canto

suo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Ad avviso del giudice a quo, la rilevanza della questione ora

prospettata alla Corte, non può, come aveva invece dedotto innanzi ad

esso il Ministero, venire esclusa dal fatto che l'espletamento degli

esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado

preparatorio sia, nella specie, già avvenuto. Infatti, l'accoglimento

del ricorso farebbe nascere l'obbligo di provvedere "ora per allora", e

con la conseguente necessità per l'amministrazione di adeguarsi al

giudicato, facendo espletare al ricorrente gli esami, per modo che, in

caso di esito favorevole, gli sia attribuita, ex tunc, la

corrispondente qualifica soggettiva.

La rilevanza sussisterebbe, poi, anche in relazione all'oggetto

della questione, in quanto si censurano norme direttamente applicabili

nella specie.

Nel merito, osserva anzitutto il TAR che la normativa censurata

riserva effettivamente alle donne l'accesso ai suddetti esami e

all'insegnamento nel grado preparatorio.

Per l'accesso agli esami, si dice, ciò risulta evidente dall'art.

41 R.D. n. 577/1928, come modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n.1286 e

dall'art. 1 legge 3 aprile 1958, n. 470, che prevede l'istituzione

delle scuole magistrali al fine di formare "le insegnanti" per il grado

preparatorio. Anche l'art. 6 R.D. 11 agosto 1933, n. 1286, menziona le

"privatiste", in relazione alle domande di ammissione agli esami

suddetti. Infine l'art. 9 della legge n. 444 del 1968, sull'istituzione

della scuola materna statale, fa testuale riferimento solo al personale

insegnante femminile. Lo stesso accade in altri articoli della legge.

Fondamentale, a giudizio del TAR, è comunque la precisazione del

capoverso dell'art. 9, da cui risulta che "le insegnanti" devono essere

fornite di diploma rilasciato dalle scuole o dagli istituti magistrali

e che la prescritta abilitazione si consegue contestualmente al

concorso di cui all'art. 14.

Del resto, si soggiunge, al non equivoco tenore della normativa si

accompagna il fatto che l'amministrazione non ha manifestato alcun

dubbio nel confermare, con riferimento alla domanda dell'Orioli, che

"agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali sono ammesse

unicamente le candidate femminili" e che "il personale docente ed

assistente del grado preparatorio può essere costituito soltanto da

donne".

Ad avviso del TAR, la questione sollevata dal ricorrente, non è

allora manifestamente infondata. Le norme censurate configurano una

discriminazione incompatibile con il divieto costituzionale, ex art. 3

del testo fondamentale, di alcuna disparità di trattamento basata sul

sesso; si delinea, altresì, la violazione dell'art. 34, in forza del

quale la scuola è aperta a tutti, giacché sarebbe inconciliabile con

l'attuale concezione dell'ordinamento scolastico il precludere ai

cittadini maschi alcun tipo di istruzione utile "per l'accesso ad un

ordine generale di studi e per lo svolgimento dell'attività didattica

entro un campo di notevole importanza in linea settoriale o addirittura

globale". Quanto al presunto contrasto con l'art. 51 Cost., l'inciso

ivi contenuto, "secondo i requisiti stabiliti dalla legge", non

riconosce al legislatore indiscriminata libertà di escludere

aprioristicamente le donne o gli uomini dall'accesso ai pubblici

impieghi, quando si prevedono i relativi requisiti. Detti requisiti

possono, beninteso, riguardare anche il sesso dei candidati, ma solo se

questo rileva sul piano oggettivo, ad esempio sotto il profilo

dell'idoneità fisica a svolgere determinati lavori. Ora, l'aver

escluso gli uomini dal corpo insegnante delle scuole materne non sembra

trovare giustificazione nel contenuto e negli scopi dell'insegnamento e

delle attività che si svolgono nelle scuole in parola.

Rileva, peraltro, il giudice a quo, come la funzione familiare

della donna, riconosciuta dall'art. 37 Cost., non valga certo a

spiegare l'esclusione degli uomini dalla scuola denominata come

materna; questa stessa denominazione rispecchierebbe concetti ormai

superati, difettando apprezzabili ragioni che, in ordine alla lamentata

discriminazione, possano collegarsi ad incompatibilità funzionali alla

stregua della scienza, dalla tecnica o dal complesso della metodologia

didattica. La suddetta interpretazione dell'inciso dell'art. 51 Cost.

troverebbe del resto conforto nelle sentenze nn. 56/58 e 33/60 di

questa Corte (in tema di accesso delle donne ai pubblici uffici).

D'altra parte, il giudice a quo ritiene che l'esame della stessa

normativa in questione non suffraghi alcuna maggiore attitudine

femminile all'educazione negli anni dell'infanzia; molti validi

contributi nel campo della pedagogia, della psichiatria infantile,

pediatria, sono infatti dovuti a studiosi di ambo i sessi.

La Corte è chiamata perciò a stabilire se la censurata disparità

di trattamento sia frutto di preconcetti o invece di una razionale

valutazione dei requisiti fisici o attitudinali.

4. - Le censure di incostituzionalità sono puntualizzate

nell'ordinanza di rinvio con un richiamo all'evoluzione della

normativa. Il primo riferimento alle scuole materne s'incontra nel

regolamento generale del 1895. Ivi, all'art. 218, si prevedeva che

comuni, enti morali e privati potessero aprire istituti di educazione

infantile: e fino allora, in sostanza, lo Stato si limitava ad

esercitare soltanto un controllo sull'attività di tali istituti.

Un anno dopo veniva prevista l'apertura, presso varie scuole per la

preparazione delle insegnanti, di giardini d'infanzia, successivamente

trasformati in centri di educazione.

La definizione dei compiti di tali scuole è stata tuttavia

precisata solo nel 1923, nell'art. 7 del R.D. 1 ottobre n. 2185, quando

si è stabilito che le suddette scuole hanno carattere ricreativo e

tendono "a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del

carattere del bambino".

Lo Stato si è inoltre preoccupato di curare preparazione e

idoneità delle insegnanti, con l'istituire apposite scuole di metodo.

Ancora più di recente, si è data attuazione al dettato dell'art. 33

Cost. "La Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e

gradi" configurando scuole statali del grado preparatorio, prima con la

legge 24 luglio 1962, n. 1703, e poi con la citata legge 18 marzo 1968,

n. 444.

Con tutto ciò, la disciplina in questione sarebbe rimasta su basi

normative arretrate e in contrasto con i principi della moderna scienza

pedagogica. Nell'elaborazione dei testi normativi è infatti prevalsa

la tendenza all'esclusiva assunzione del personale femminile. Il

legislatore avrebbe ravvisato in questa scelta una più efficace

garanzia del proficuo svolgimento del compito da esso attribuito alla

scuola materna, che sarebbe quello di supplire alla famiglia,

accentuando il ruolo della donna quale responsabile dell'educazione

infantile. Ma il tradizionale criterio della "maestra-mamma", alla

quale bastano amore, intuito e pazienza, sebbene valido sotto altro

riguardo, sarebbe superato e restrittivo per quel che concerne il caso

in esame, dal momento che, come dimostrerebbero i più recenti studi,

la scuola preparatoria deve costituire un mondo nuovo,

un'organizzazione che offra "al bambino un ambiente differente da

quello domestico".

Ma anche a voler prescindere da simili consoderazioni, continua il

TAR, e ad ammettere che la scuola suddetta costituisca una proiezione

della famiglia, resta il fatto che le indagini scientifiche di

psicologia infantile e pedagogia son venute valorizzando la funzione

paterna, fondamentale quanto quella materna per lo sviluppo della

personalità del bambino.

Il docente nei primi anni della scuola ha, segnatamente con

riferimento all'inserimento dei bambini nella sfera del sociale,

compiti assai delicati ed impegnativi, e non si vede perché gli uomini

debbano esserne esclusi.

Osserva ancora il giudice a quo che l'esigenza parificatrice in

relazione all'accesso ai pubblici uffici è particolarmente avvertita

nel campo degli studi e dell'insegnamento. L'esclusione dell'uno o

dell'altro sesso "vizierebbe in radice la completezza delle tendenze di

progresso, di innovazione e di aggiornamento spirituale, scientifico e

formativo".

L'esclusiva presenza del personale docente femminile rischierebbe

peraltro di fornire al bambino un'immagine deformata della realtà

sociale; sarebbe inutile predicare l'eguaglianza, se poi essa appare ai

bambini palesemente violata nella stessa composizione del corpo

insegnante che dà vita alle prime e decisive esperienze scolastiche, e

di formazione o sviluppo della personalità.

Del resto, lo stesso legislatore avrebbe, almeno in parte, preso

atto della mutata realtà e delle surrichiamate esigenze. Il TAR

ricorda in proposito la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'accesso

delle donne alle cariche, professioni e impieghi pubblici e la nota

più recente legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento fra

uomini e donne in materia di lavoro. Quest'ultima, all'art. 7,

riconosce al padre lavoratore il diritto di assentarsi dal posto di

lavoro e lo stesso trattamento economico previsto per la madre nel

primo anno dopo il parto, nei casi di affidamento esclusivo della prole

o di assenza alternativa della genitrice.

5. - Il Presidente del Consiglio, intervenuto nel presente giudizio

per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiede la restituzione

degli atti al giudice a quo. "Nel frattempo" - deduce l'Avvocatura -

"è entrata in vigore la legge 9 dicembre 1977, n. 903", ai sensi della

quale (cfr. art. 1) è vietata ogni discriminazione fra uomini e donne

per l'accesso al lavoro e sono abrogate (cfr. art. 19) tutte le

disposizioni legislative incompatibili. Considerato in diritto :

1. - Come si spiega in narrativa, la presente questione è

sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, su

ricorso di un candidato "privatista" all'abilitazione all'insegnamento

nelle scuole del grado preparatorio, il quale deduceva di essere stato

escluso dai relativi esami, riservati alle sole donne.

Il giudice a quo ritiene che la lamentata discriminazione discenda

dall'inequivoco senso della normativa che egli censura, quale risulta

dal R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 del T. U., come modificato dal R.D. 11

agosto 1933, n. 1286. D'altra parte, non vi sarebbero elementi logici

che autorizzino l'interprete ad ampliare la sfera di applicabilità

delle norme censurate, avendo il legislatore perseguito l'evidente

intento di escludere i cittadini maschi dalla frequenza delle scuole

magistrali, che servono a formare il corpo docente delle scuole

materne, prima ancora che dall'insegnamento in queste ultime scuole.

Posto ciò, il TAR delle Marche denunzia avanti la Corte "le norme che

regolano la frequenza della scuola magistrale statale, l'ammissione ai

relativi esami di abilitazione e l'attività didattica nella scuola

statale del grado preparatorio: in particolare, gli artt. 39 e 41 R.D.

5 febbraio 1928, n. 577, modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286,

e dall'art. 1 della legge n. 470 del 1958, art. 6 dello stesso R.D. 11

agosto 1933, n. 1286, art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444: per la

parte in cui escludono l'accesso a tali scuole degli alunni e,

rispettivamente, degli insegnanti di sesso maschile".

2. - La dedotta disparità della disciplina, che discrimina secondo

il sesso allievi, candidati agli esami di abilitazione ed insegnanti,

offenderebbe, oltre al principio di eguaglianza, gli artt. 34 e 51

Cost. L'art. 34, si dice, ravvisa nell'istruzione l'intero patrimonio

della collettività sociale e prescrive inderogabilmente che la scuola

sia aperta a tutti, con la conseguenza che nessun tipo od ordine degli

studi, e delle connesse attività didattiche, può essere precluso ai

cittadini dell'uno o dell'altro sesso. Quanto all'art. 51, si

soggiunge, esso dispone che tutti i cittadini possono accedere agli

uffici pubblici e alle cariche elettive secondo i requisiti stabiliti

dalla legge. La definizione di tali requisiti andrebbe, però, pur

sempre compiuta nel rispetto delle condizioni di eguaglianza previste

nel contesto dello stesso art. 51 Cost. Il criterio di parità potrebbe

quindi subire deroghe - sotto il riflesso in esame - nel solo caso in

cui la differenza fra uomo e donna si "estrinsechi sul piano oggettivo"

dell'"idoneità fisica" o della "compatibilità funzionale o

attitudinale" dell'un sesso, invece ehe dell'altro, in relazione al

caratteristieo contenuto dell'attività, che con l'accesso all'ufficio

volta volta si connette. Ma ciò - ritiene il TAR - non accade nella

specie. A suo avviso, infatti, non vi è base razionale per presumere

che il cittadino maschio sia inadatto all'apprendimento delle nozioni

impartite nella scuola magistrale, ovvero ai compiti educativi e

didattici di chi debba insegnare nella scuola materna. L'ordinamento

della materia, avverte al riguardo il giudice a quo, è passato da una

prima fase - nella quale la scuola materna era in mano ai privati, ai

comuni e agli enti morali, limitandosi lo Stato a controllarne

l'attività e a curare la formazione del corpo insegnante - ad

un'altra, in cui è stato definito il carattere dell'istruzione del

grado preparatorio, e la gestione di tale scuola è divenuta una

diretta finalità statuale. Anche in quest'ultimo stadio, però, il

sistema della legislazione rimarrebbe ancorato alla visione, riduttiva

e ormai superata dalla scienza pedagogica, di un istituto volto a

supplire la famiglia e ad accentuare il ruolo della donna quale unica

responsabile dell'educazione infantile. Come dimostrerebbero le più

avanzate indagini scientifiche, questo primo grado dell'istruzione

serve invece ad inserire il bambino nella società offrendogli un

ambiente nuovo e diverso rispetto alla cerchia familiare. Pur quando,

poi, la scuola fosse qui considerata come mera proiezione della

famiglia, l'insegnante dovrebbe poter rispecchiare anche la figura del

padre, importante per l'educazione dei figli quanto quella materna.

Questo tipo di scuola esigerebbe, in conclusione, quella compiutezza e

pluralità di esperienze e di orientamenti, che può essere solo

assicurata da docenti di ambo i sessi. Il giudice a quo osserva che,

del resto, depone in tal senso la generale tendenza della legislazione,

negli ultimi anni sempre più largamente ispirata ai precetti degli

artt. 3 e 51 Cost.; ed in proposito ricorda il disposto della legge 9

dicembre del 1977 n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro"), che, all'art. 1, vieta "qualsiasi discriminazione

fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro". Analoga

preoccupazione, "per evidenti ragioni storico- sociali", non avrebbe

tuttavia ispirato il legislatore con riguardo al caso di specie.

3. - L'Avvocatura dello Stato, va preliminarmente osservato, chiede

alla Corte, in considerazione del testé richiamato art. 1 della legge

n. 903 del 1977, e dell'art. 19 della stessa legge, che dichiara

abrogate tutte le disposizioni incompatibili, di rimettere gli atti del

giudizio al giudice a quo, perché riesamini la questione in relazione

a detto ius superveniens. L'istanza non può essere accolta. Come si è

or ora visto, il TAR delle Marche ha già tenuto conto della

statuizione in discorso, e ne ha peraltro ritenuto l'inapplicabilità

alla specie. Questa conclusione va condivisa, dal momento che la legge

n. 903 del 1977 non abbraccia retroattivamente - né all'art. 1, né

all'art. 19 - il caso da cui trae origine il presente giudizio.

Detto ciò, giova alla corretta indagine della questione stabilire,

prima di tutto, quale normativa sia dedotta in controversia. Il giudice

a quo ha denunziato l'intero complesso delle norme che regolano la

frequenza della scuola magistrale, l'ammissione ai relativi esami di

abilitazione e l'attività didattica nella scuola del grado

preparatorio, per poi censurare, "in particolare", le singole

disposizioni, sopra indicate al n. 1. Ora, è chiaro che l'indagine

rimessa alla Corte deve ritenersi limitata a queste ultime statuizioni,

che nell'ordinanza di rimessione sono puntualmente individuate.

Rispetto alle altre, attratte in blocco nella censura, difettano gli

estremi della rilevante e rituale identificazione delle norme, che

possono costituire oggetto del presente giudizio di costituzionalità.

Va peraltro osservato che, a rigor di termini, la sola norma della

quale il giudice a quo è chiamato a fare immediata applicazione è

quella che, nella specie, vieta l'ammissione dei candidati di sesso

maschile agli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del

grado preparatorio (art. 6 del T. U. del 1933). Senonché questa e le

altre singole disposizioni censurate (artt. 39 e 41 R.D. n. 577 del

1928 e successive modificazioni; art. 1 legge 3 aprile 1958, n. 470;

art. 9 legge n. 444 del 1968), risultano, nella prospettiva in cui è

posta la questione, strette da un nesso logico necessario, che

giustifica la loro congiunta denuncia in questa sede. Viene invero

dedotto che l'esclusione dei "privatisti" di sesso maschile dagli esami

di abilitazione è stata disposta, precisamente ed esclusivamente, in

ragione delle altre norme discriminatrici, le quali riservano alle

donne prima la frequenza della scuola magistrale, poi l'insegnamento

nella scuola materna. Detti esami di abilitazione hanno luogo alla fine

(del ciclo triennale) dell'una scuola, e servono al conseguimento del

titolo, che abilita all'attività didattica nell'altra. Si tratta

allora, in definitiva, di sindacare il criterio discretivo, sul quale

sono ordinate a sistema le disposizioni che impediscono l'accesso dei

cittadini maschi al corpo insegnante della scuola materna. La

questione è fondata, per le considerazioni di seguito svolte.

4. - Ingiustificata, in primo luogo, è l'esclusione degli allievi

maschi dalla frequenza delle scuole magistrali, giacché non può certo

presumersi che alcun discente sia, in funzione del sesso, inidoneo

all'ordine o al tipo di studi qui considerato. La norma che determina

la censurata discriminazione confligge dunque con il principio di

eguaglianza, prima ancora che con il precetto dell'art. 34 Cost., in

forza del quale "la scuola è aperta a tutti". Lesiva dell'art. 3 Cost.

è poi, a pari titolo, la statuizione che si riferisce alle sole

privatiste, e così esclude implicitamente dagli esami di abilitazione

i candidati dell'altro sesso. Essa non trae, va precisato, alcun

razionale supporto nemmeno dall'essere, come si diceva, intimamente

connessa con l'altra norma, che per la scuola materna contempla

soltanto insegnanti donne. Anche la soluzione adottata a quest'ultimo

proposito dal legislatore è, infatti, incompatibile col principio di

eguaglianza.

5.- Quanto si è or ora affermato risulta chiaro, solo che si

consideri come l'istruzione del grado preparatorio sia collocata nel

quadro della scuola statale. Il fatto che essa sia vocata ad operare in

una sfera, nella quale possono riflettersi altri valori

costituzionalmente garantiti, diversi da quelli che ineriscono alla

scuola - quali, per esempio, la famiglia e il diritto-dovere dei

genitori di educare ed istruire i figli (art. 30, primo comma, Cost.),

o la tutela dell'infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) - nulla

toglie alla sua funzione educativa e formatrice: semmai, ne rischiara

l'importanza, del resto attestata dalla lunga esperienza che anche

all'estero si è fatta di scuole analoghe alla materna (Ecole

maternelle francese, Kindergarten statunitense, Nursery o Infant School

britannica), e dal costante interesse della scienza pedagogica ai

problemi della corrispondente fascia dell'età infantile. Ai sensi

della legge n. 444 del 1968, che ne ha configurato l'assetto, la scuola

materna statale "accoglie i bambini nell'età pre-scolastica dai 3 ai 6

anni e si propone fini di educazione e di sviluppo della personalità

infantile, di assistenza e di preparazione della scuola dell'obbligo,

integrando l'opera della famiglia". Gli orientamenti dell'attività

educativa, adottati con decreto del Presidente della Repubblica (10

settembre 1969, n. 647) in conformità ed attuazione dell'art. 2 della

stessa legge, stabiliscono che l'insegnante promuove e dirige con

libertà di metodo lo sviluppo della personalità del bambino nelle

molteplici sfere dell'educazione (religiosa, affettiva, morale e

sociale, intellettuale, fisica e sanitaria), nel gioco, nell'attività

costruttiva e di vita pratica, e nell'espressione grafico-pittorica e

plastica. Il modello di scuola ivi disegnato deve inoltre rispondere

agli odierni bisogni della collettività. Non occorre indagare le basi

scientifiche di queste prescrizioni, perché si veda che nulla

impedisce di affidare i risultati prefigurati dal legislatore anche

all'opera degli insegnanti maschi: una volta, beninteso, che questi

siano provvisti della preparazione specialistica e della esperienza

professionale, prescritte per il conseguimento del relativo titolo

abilitante. La presenza di una componente maschile nel corpo insegnante

può anzi arricchire la scuola materna del contributo di più varie

risorse educative e di una maggicre apertura di tutta l'attività

didattica alla realtà sociale.

6. - A ciò si aggiunge che lo stesso legislatore ha con altre e

più recenti norme disatteso qualsiasi presunzione, la quale valga

nella specie a giustificare - in punto di requisiti attitudinali -

l'esclusione dei cittadini maschi dall'istruzione e dall'insegnamento.

Cade qui opportuno ricordare la legge n. 903 del 1977. Si è già

avvertito che le sue previsioni non toccano il caso in esame (v. sopra,

n. 3). Non vi è dubbio, tuttavia, che, sul piano temporale in cui

spiegano effetto, esse siano venute ad adeguare l'assetto dei rapporti

di lavoro alla parità di trattamento fra uomo e donna: e questo

criterio, sancito in via generale, esclude secondo dottrina e

giurisprudenza anche le ingiustificate disparità di disciplina, che

operino ai danni del lavoratore maschio.

Così, appunto, è stata intesa, nell'ambito che qui interessa,

dall'amministrazione la disciplina a detta legge sopravvenuta. La legge

9 agosto 1978, n. 463, che reca tra l'altro "misure per l'immissione in

ruolo del personale precario nelle scuole materne", dispone, all'art.

10, settimo comma: "gli insegnanti elementari iscritti nelle

graduatorie provinciali permanenti possono chiedere" - nei limiti dei

posti vacanti e disponibili, e per ciascuno degli anni ivi indicati -

"di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne

statali della provincia". Tale disposizione è stata applicata agli

insegnanti di ambo i sessi (cfr. circolari nn. 191 dell'8 agosto 1978 e

273 del 10 novembre 1979 del Ministero della Pubblica Istruzione -

Servizio per la scuola materna), nell'evidente presupposto che sia

caduta la preclusione prima prevista nei confronti del personale

maschile. Lo stesso può dirsi di quanto attualmente dispongono le

ordinanze del Ministro per la Pubblica Istruzione, che del settore

scolastico in considerazione si occupano sotto vario riguardo:

trasferimenti, passaggi di ruolo ed assegnazioni provvisorie di sede

degli insegnanti di scuola materna statale (per l'anno scolastico

1983-84: n. 64, prot. n. 1531 del 24 febbraio 1983); scrutini finali ed

esami di idoneità integrativi e di abilitazione nella scuola

magistrale: 18 febbraio 1983 (cfr. spec., riguardo ai privatisti, il

paragrafo 11); nomina degli insegnanti non di ruolo nelle scuole

materne statali (per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84: n. 134,

prot. n. 3485 del 4 maggio 1982); concorsi ordinari per esami e titoli

per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola

materna, nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale

docente della scuola materna statale (n. 272, prot. n. 5947 del 3

settembre 1982); concorsi ordinari per esami e titoli a posti di

insegnante di ruolo di scuola materna statale (n. 272, prot. n. 12045,

del 10 novembre 1979; n. 97, prot. n. 4835, del 12 aprile 1976). In

tutti questi provvedimenti ministeriali il sesso femminile non figura

fra i requisiti stabiliti ai fini dell'attività didattica, o

dell'ammissione a concorsi od esami. Ai cittadini maschi è, dunque,

ora consentito di frequentare le scuole magistrali e di insegnare nelle

scuole materne statali. Il successivo adeguamento della legislazione e

della prassi amministrativa al criterio della parità dei sessi

avvalora, in conclusione, il risultato sopra raggiunto: le statuizioni

discriminatrici oggetto del presente giudizio sono prive di effettiva

giustificazione.

7. - Le osservazioni che precedono impongono altresì di

dichiarare, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma,

18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, per la

parte in cui si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo

docente di ambo i sessi. Sempre in via conseguenziale, deve essere

dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni

particolari, contenute nell'art. 9 della citata legge n.463 del 1978,

sul funzionamento delle scuole materne statali, nella parte in cui il

termine "insegnanti" è ivi adoperato esclusivamente al femminile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del R. D.

5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come

modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1

della legge 3 aprile 1958, n. 470; dell'art. 6 del citato R.D. n. 1286

del 1933; dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento

della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni

escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile

rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi

esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività

didattica della scuola statale del grado preparatorio;

b) dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma,

18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968; nonché

dell'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di

determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento

degli incarichi del personale docente e non docente; misure per

l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne,

elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al

reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni

ordine e grado"), nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono

alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari