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[1]Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

[2]E' a tale affetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternita' sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternita'.

[3]Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

[4]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternita' o maternita' consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 10 febbraio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art2 · fonte del testo

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