Art. 19
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[1]Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.
[2]Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualita' di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.
[3]Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualita' di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 1781
1Il Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 1781, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 19 comma terzo della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (estesa dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, ai territori annessi con la legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778), e' prorogato di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spettava il diritto di eleggere la qualita' di cittadino italiano o straniero rispettivamente, a norma dei nn. 2 e 3 dell'art. 3 della detta legge 13 giugno 1912".
Regio Decreto 5 aprile 1925, n. 443
2Il Regio Decreto 5 aprile 1925, n. 443, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, estesa dal R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, ai territori annessi con l'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e' prorogato di un anno, dalla entrata in vigore del presente decreto, a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spetta il diritto di eleggere la qualita' di cittadino italiano o straniero, rispettivamente, a norma dei numeri 2 e 3 dell'articolo 3 della detta legge 13 giugno 1912".
Testo in vigore dal 25 aprile 1925 al 16 agosto 1992
