Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 1924 al 25 aprile 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

[2]Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualita' di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

[3]Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualita' di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 1781

1

Il Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 1781, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 19 comma terzo della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (estesa dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, ai territori annessi con la legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778), e' prorogato di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spettava il diritto di eleggere la qualita' di cittadino italiano o straniero rispettivamente, a norma dei nn. 2 e 3 dell'art. 3 della detta legge 13 giugno 1912".

Testo in vigore dal 18 novembre 1924 al 25 aprile 1925

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 87/1975

    Illegittimità dichiarata
    16 aprile 1975

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna; b) ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Milano, per quanto riguarda la questione di legittimità costi…

    Art. 10 Sulla cittadinanza italiana · Art. 19 Sulla cittadinanza italiana

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 1924

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1912 al 18 novembre 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 1781

    Il Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 1781, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 19 comma terzo della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (estesa dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, ai territori annessi con la legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778), e' prorogato di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spettava il diritto di eleggere la qualita' di cittadino italiano o straniero rispettivamente, a norma dei nn. 2 e 3 dell'art. 3 della detta legge 13 giugno 1912".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art19 · fonte del testo

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