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[1]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del Tesoriere centrale e di tutti i Tesorieri provinciali, Cassieri e Percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente Legge, salvo il disposto degli articoli 41 e 45.
[2]L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri, o di qualsiasi altro Impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.
[3]La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del Direttore generale del Tesoro.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
