[1]I Funzionari si civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.
[2]Nei buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.
[3]Saranno altresi' rivestiti delle formalita' prescritte dal Regolamento.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
