[1]Tanto i mandati a disposizione quanto quelli d'anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all'articolo 40, avere la firma del Ministro o del suo Delegato e quella del Ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei conti.
[2]Anche nei mandati contemplati in quell' articolo s'indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio, cui questa si riferisce.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
