[1]Il pagamento delle spese fisse, cioe' degli stipendi degl'Impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potra' seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli firmati dal Direttore generale saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal Direttore generale suddetto ai Tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai Contabili subalterni nel modo che sara' prescritto dal Regolamento, che indichera' pure i documenti da essere presentati dai creditori ai Contabili pagatori.
[2]La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sara' data alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
