[1]I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma pero' che non ecceda le lire trentamila; e cosi' anche mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi dell'Esercito e della Marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e cio' sempre nei limiti fissati nel bilancio.
[2]Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sara' sempre fatto riferimento al Regolamento approvato con Decreto Reale, di cui e' detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.
[3]Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero, e' stabilito dal Regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sara' fatta ogni sei mesi.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
