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[1]E' istituito un collegio di ragionieri in ogni provincia avente sede nel Comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.
[2]Per far parte del collegio e' necessario:
- a)essere cittadino italiano o appartenente alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato ed avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b)non essere incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore;
- c)avere conseguito il diploma di ragioniere; oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio; o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico e secondo le norme nel tempo vigenti;
- d)avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico; 1
- e)avere la residenza abituale nella provincia al di cui albo si vuole essere inscritti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per coloro, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo della pratica richiesto dalla lettera d) dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327 agli effetti della iscrizione nei collegi di ragionieri e' ridotto a mesi tre".
Testo in vigore dal 9 luglio 1919 al 1 maggio 1934
