Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 83/1974

    Questione infondata
    27 marzo 1974

    Il superamento dell'esame pratico ed il periodo di pratica biennale sono imposti indistintamente a tutti coloro che aspirano all'esercizio della professione di ragioniere. Anche se l'assolvimento di tale onere può presentare - in fatto - maggiori difficoltà per i soggetti che versino in situazioni che impongano un immediato svolgimento di attività retribuite ciò non comporta la violazione dell'art. 3 e dell'art. 4 della Costituzione. Trattasi, infatti, di inconvenienti che non possono essere del tutto eliminati, per l'esigenza di pubblico interesse di subordinare, secondo lo spirito dell'art. 33 della Costituzione, l'ammissione alla professione al preventivo compimento di un periodo di pratica e alla verifica della preparazione tecnica; d'altro canto, la garanzia del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 Cost. non deve essere intesa come un limite che non consenta al legislatore ordinario di imporre, nell'interesse della collettività, particolari condizioni di accesso alle singole professioni.

    Art. 81 cost. · Art. 73 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Sentenza n. 43/1972

    Questione infondata
    15 marzo 1972

    Dall'esame sistematico delle norme concernenti l'esercizio pubblico della professione di ragioniere risulta con sicurezza che sono tuttora in vigore, sul punto relativo ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio pubblico della professione, le norme dettate dalla legge 15 luglio 1906, n. 327 e segnatamente all'art. 2, comma secondo, lett. d che prescrive il compimento di un periodo di pratica biennale presso un ragioniere collegiato nonché il superamento di un esame pratico. Tali norme, infatti, non sono state abrogate o derogate dalle leggi successive, e segnatamente dalla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dal D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068; la legge di delegazione (n. 3060 del 1952), in particolare, in funzione dell'ordinamento della professione di ragioniere, ha fissato principi e criteri direttivi in coerenza con una volontà innovatrice e in modo tale che l'emittenda disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze, ma non ha inteso modificare ne' ha modificato la normativa per le condizioni richieste relativamente all'iscrizione all'albo; e la legge delegata, attraverso il rinvio, non da' vita a norme estranee alla materia della delega o incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa legge di delega.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Sull'esercizio della professione di ragioniere · Art. 3 Sull'esercizio della professione di ragioniere

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1934 al 22 dicembre 2008. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: E' istituito un collegio di ragionieri in ogni provincia avente sede nel Comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.

tolto: Per far parte del collegio e' necessario:

tolto: a) essere cittadino italiano o appartenente alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato ed avere il pieno godimento dei diritti civili;

tolto: b) non essere incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore;

tolto: c) avere conseguito il diploma di ragioniere; oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio; o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico e secondo le norme nel tempo vigenti;

tolto: d) avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico;

tolto: e) avere la residenza abituale nella provincia al di cui albo si vuole essere inscritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;327~art2 · fonte del testo

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