Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lettera d, della legge 15 luglio 1906, n. 327

(sull'esercizio della professione di ragioniere), dell'art. 31, n. 5,

del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di

ragioniere e perito commerciale), in relazione alla relativa legge di

delega 28 dicembre 1952, n. 3060, e dell'art. 1, terzo comma, del d.l.

15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami di Stato di

maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media), convertito

in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1971 dal tribunale di Novara sul

ricorso di Uglietti Angelo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del

28 aprile 1971;

2) ordinanze emesse il 20 novembre 1970 dal Tribunale di Torino sul

ricorso di Savio Marco e il 2 febbraio 1971 dal tribunale di Lucca sul

ricorso di Susini Silvano, iscritte ai nn. 180 e 184 del registro

ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 170 del 7 luglio 1971;

3) ordinanze emesse il 23 marzo 1971 dal Consiglio nazionale dei

geometri sui ricorsi di Salardi Mario, Ravazzini Antonio e Valcavi

Oscar contro il Collegio dei geometri di Reggio Emilia, iscritte ai nn.

203, 204 e 205 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione del Collegio dei geometri di Reggio Emilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei geometri di

Reggio Emilia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele

Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il ragioniere Angelo Uglietti, che nel 1963 aveva conseguito

il diploma di abilitazione tecnico commerciale e quello di ragioniere e

perito commerciale, chiedeva con domanda del 14 maggio 1969 di essere

iscritto nell'albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dal

Consiglio del Collegio di Novara. La domanda veniva rigettata. Identica

sorte subiva il successivo ricorso davanti al Consiglio nazionale.

Adito in sede di reclamo il tribunale di Novara, l'Uglietti

insisteva nella sua richiesta ed in via pregiudiziale proponeva due

eccezioni di illegittimità costituzionale a proposito dell'art. 31, n.

5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (e la seconda, tenuto conto del

disposto dell'art. 2 dello stesso decreto), in relazione alla legge 28

dicembre 1952, n. 3060, per violazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

Il tribunale, con ordinanza del 19 gennaio 1971, in accoglimento

della prima eccezione sollevava questione di legittimità

costituzionale del citato art. 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953,

in relazione alla legge di delegazione n. 3060 del 1952, in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

In ordine alla rilevanza, osservava che ai fini della pronuncia di

merito non si potesse prescindere dall'esame e dalla eventuale

applicazione della norma denunciata.

Circa la non manifesta infondatezza, premesso che il legislatore

delegato, pur tenendo presente la legge 15 luglio 1906, n. 327, non

aveva mantenuto fermo il requisito (biennio di pratica e superamento

dell'esame pratico) posto dall'art. 2, comma secondo, lettera d, di

detta legge, e nonostante il preciso proposito di innovare, si era

limitato a rimettere ad un'altra apposita norma legislativa la

disciplina del termine e delle modalità per il conseguimento

dell'abilitazione all'esercizio della professione, il tribunale

assumeva che il vuoto legislativo così determinato integrasse un

difetto di attività legislativa da parte del Governo che si risolveva

in una diversità ed in una non conformità della legge delegata a

quella di delegazione, con conseguente violazione delle citate

disposizioni della Costituzione.

L'ordinanza veniva notificata all'Uglietti, al pubblico ministero e

al Presidente del Consiglio dei ministri, ed era regolarmente

comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e

periti commerciali di Novara il quale, a mezzo degli avvocati Vittorio

Mandel e prof. Massimo Severo Giannini concludeva per la non

fondatezza della questione.

2. - Sulla domanda di iscrizione all'albo dei ragionieri e periti

commerciali di Torino, avanzata dal ragioniere Marco Savio, che aveva

conseguito il diploma nel 1965, sia il Consiglio del Collegio dei

ragionieri e periti commerciali di Torino che il Consiglio nazionale,

in sede di ricorso, si pronunciavano in senso negativo.

Adito dal Savio il tribunale di Torino e sollevata dall'interessato

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, n. 5, del

d.P.R. n. 1068 del 1953 negli stessi termini di cui al precedente

giudizio, il tribunale, con ordinanza del 20 novembre 1970, riteneva

d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lettera d,

della legge n. 327 del 1906 in riferimento agli artt. 3 e 33, comma

quinto, della Costituzione. L'esame pratico previsto da questa norma -

ad avviso del tribunale - non offrirebbe le necessarie garanzie di

sorveglianza, e non sarebbero denunciabili le eventuali irregolarità;

d'altra parte quell'esame non potrebbe definirsi "di Stato" e si

risolverebbe in un semplice accertamento di carattere pratico

odiernamente non più adeguato alle esigenze poste a base dell'esame di

Stato richiesto per l'esercizio professionale. Si avrebbe infine

un'evidente disparità di trattamento tra i ragionieri e gli altri

professionisti, per ciò che accanto all'esame pratico, per altro meno

importante e meno garantito dell'esame di Stato prescritto per gli

altri professionisti, è richiesto un biennio di pratica.

L'ordinanza veniva notificata al ricorrente, al pubblico ministero

e al Presidente del Consiglio dei ministri, ed era regolarmente

comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e

periti commerciali di Torino che, a mezzo degli avvocati Antonio

Forchino, Vittorio Mandel e prof. Massimo Severo Giannini si

pronunciava per la legittimità costituzionale della norma oggetto

della denuncia.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che a

mezzo del sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese

concludeva per l'infondatezza della questione. Ad avviso della difesa

dello Stato, non essendo stata a tutt'oggi emanata la norma legislativa

di cui all'art. 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, deve ritenersi,

secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, che sia in vigore

la disciplina della legge n. 327 del 1906 e del relativo regolamento.

Gli esami sostenuti al termine dei corsi di studio dagli iscritti agli

istituti tecnici commerciali sarebbero veri e propri esami di Stato, e

perciò non avrebbe fondamento la denuncia che presuppone una

disparità di trattamento tra ragionieri ed altri professionisti.

In particolare, non si può dire che detto esame costituisca un di

più richiesto dalla legge ai ragionieri per l'iscrizione all'albo

perché esso deve essere considerato integrativo dell'esame di Stato

previsto al termine dei corsi di studio presso gli istituti tecnici

commerciali. E non può contestarsi al legislatore la facoltà di

aggiungere in modo razionale (come nel caso in esame), per particolari

categorie di professionisti, ad un esame di Stato, altri accertamenti

della loro capacità a fini professionali. Né codesto ulteriore

accertamento è in contrasto con l'art. 33, comma quinto, della

Costituzione che si limita a richiedere un requisito minimo per

l'abilitazione all'esercizio professionale. Né infine è censurabile

sotto profili costituzionali la prescrizione del biennio di pratica,

essendo la necessità di un periodo minimo di tirocinio pratico

prevista per altre categorie di professionisti.

3. - Davanti al Consiglio del Collegio dei ragionieri e periti

commerciali di Lucca e successivamente davanti al Consiglio nazionale,

il ragioniere Silvano Susini, che nel 1920 aveva conseguito il diploma

di ragioniere e perito commerciale, nonché quello di abilitazione

tecnico commerciale, proponeva domanda di iscrizione all'albo

professionale.

Avverso la pronuncia sfavorevole del Consiglio nazionale

l'interessato ricorreva davanti al tribunale di Lucca insistendo nella

richiesta e pregiudizialmente sollevando la stessa questione

prospettata dai ragionieri Uglietti e Savio nei procedimenti già

ricordati.

In camera di consiglio si presentava e depositava comparsa il

ragioniere Vittorio Varetti, in proprio e quale Presidente del

Consiglio del Collegio di Lucca, ma il tribunale nel contrasto delle

parti dichiarava inammissibile codesto intervento e disponeva di

conseguenza.

Dopodiché con altra ordinanza del 2 febbraio 1971 il giudice

considerava rilevante (limitandosi ad osservare che la decisione

avrebbe influito sulla pronuncia di merito) e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in riferimento

all'art. 33 , comma quarto (recte: quinto) della Costituzione.

Secondo il tribunale l'illegittimità costituzionale risiederebbe

nel fatto che mentre il precetto costituzionale prevede due esami, uno

per la conclusione degli studi in ogni ordine e grado di scuola ed un

altro per l'abilitazione all'esercizio professionale, in base alla

norma denunciata il titolo conseguito nell'esame conclusivo degli studi

svolti negli istituti tecnici abiliterebbe direttamente all'esercizio

della professione e nessun altro esame quindi sarebbe necessario.

L'ordinanza veniva notificata alla parte, al pubblico ministero e

al Presidente del Consiglio dei ministri ed era oggetto di regolare

comunicazione e pubblicazione.

Davanti a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e

periti commerciali di Lucca il quale, a mezzo degli avvocati Vittorio

Mandel e prof. Massimo Severo Giannini, concludeva, perché, in via

principale, fosse dichiarata fondata la questione, ed in via

subordinata, fosse accertata la vigenza ed applicabilità della sopra

citata norma della legge n. 119 del 1969 per lo svolgimento

dell'attività di ragioniere non avente carattere professionale nel

senso giuridico del termine, e dell'art. 31 del d.P.R. n. 1068 del 1953

ed in relazione al Regolamento del 1906 per lo svolgimento

dell'attività professionale in senso proprio.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che a

mezzo del sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

chiedeva alla Corte di voler dichiarare inammissibile (per assoluta ed

evidente inapplicabilità della normativa del 1969 alla specie) o

comunque non fondata la questione.

A quest'ultimo riguardo la difesa dello Stato osservava che la

norma denunciata non aveva portata innovativa rispetto alla

legislazione precedente in tema di esercizio pubblico della professione

e pertanto le norme relative dovevano considerarsi in vigore, con la

conseguenza della loro piena compatibilità con l'art. 33 della

Costituzione. Rilevava altresì che alle medesime conclusioni si doveva

pervenire in ipotesi qualora si volesse ammettere il carattere

innovativo della legge del 1969: fermo l'obbligo costituzionale

dell'esame di Stato sarebbe riservato al legislatore ordinario di tener

conto nella concreta disciplina dell'istituto delle esigenze del

pubblico interesse di volta in volta emergenti. E ciò sarebbe dato

rilevare nella specie.

Comunque non dovrebbe essere trascurata la circostanza che secondo

la normativa in oggetto l'esame di maturità avrebbe assunto

caratteristiche tali da renderlo idoneo ad accertare anche la capacità

professionale.

4. - Relativamente ai tre giudizi, fin qui richiamati, i Collegi

dei ragionieri e periti commerciali di Novara, di Torino e di Lucca

presentavano un'unica memoria.

L'Avvocatura generale dello Stato del pari presentava una unica

memoria per le questioni sollevate dai tribunali di Torino e di Lucca.

Con i detti scritti difensivi i Collegi locali ed il Presidente del

Consiglio dei ministri svolgevano le ragioni a sostegno delle

rispettive domande, ed insistevano nelle precedenti conclusioni.

5. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 23

marzo 1971 nei procedimenti rispettivamente promossi dai geometri Mario

Salardi, Antonio Ravazzini ed Oscar Valcavi, il Consiglio nazionale dei

geometri, ritenuta l'applicabilità alle specie della legge 5 aprile

1969, n. 119 (dato che i ricorrenti avevano chiesto l'iscrizione

all'albo in base a diplomi conseguiti ai sensi della citata legge),

riteneva costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 33,

comma quinto, della Costituzione la norma di cui all'art. 1, comma

terzo, del d.l. n. 9 del 1969 convertito nella legge n. 119 dello

stesso anno.

Secondo il giudice a quo dall'art. 33 della Costituzione si desume

il principio che per l'esercizio della professione occorre il

superamento non solo dell'esame di Stato previsto a conclusione del

ciclo scolastico ma anche di quello avente specificamente la funzione

di abilitare all'esercizio professionale: i due esami peraltro

assolvono nel sistema ad una diversa funzione. Quel principio poi non

viene meno qualora i due esami si svolgano congiuntamente e sempre che

il conseguimento delle due finalità sia garantito.

Senonché con la citata normativa del 1969 l'unificazione

dell'aspetto accademico e di quello professionale dell'esame di Stato

non è strutturata in modo tale da assicurare la rispondenza dell'esame

stesso anche alla finalità tecnico- professionale: il ripetuto esame

avrebbe carattere esclusivamente accademico e non professionale e non

darebbe alcuna garanzia in ordine alle attività che debbono essere

svolte dal professionista.

Le tre ordinanze venivano notificate, ed in ciascuno dei tre

procedimenti, al ricorrente, al Consiglio del Collegio dei geometri ed

al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, e al Presidente del

Consiglio dei ministri.

Davanti a questa Corte si costituiva soltanto il Collegio dei

geometri di Reggio Emilia con tre identici atti di deduzioni ed a mezzo

del prof. avv. Giuseppe Guarino. Non spiegava intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Il Collegio dei geometri con le deduzioni e con una memoria, dopo

un ampio svolgimento delle ragioni concludeva per la piena fondatezza

della questione come sopra sollevata.

6. - All'udienza del 12 gennaio 1972, preliminarmente la Corte,

sentito il prof. avv. Massimo Severo Giannini nell'interesse dei tre

Collegi locali dei ragionieri e periti commerciali, con separate

ordinanze dichiarava l'inammissibilità delle relative costituzioni in

giudizio.

Dopo di che il prof. avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei

geometri di Reggio Emilia, ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

svolgevano le rispettive difese. Considerato in diritto :

1. - Con le sei ordinanze indicate in epigrafe sono sollevate

questioni di legittimità costituzionale identiche o strettamente

connesse a proposito di norme relative o riferite all'ordinamento delle

professioni di ragioniere e perito commerciale, e di geometra.

Infatti, il tribunale di Torino ritiene che sia in contrasto con

gli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione la norma dell'art.

2, comma secondo, lettera d, della legge 15 luglio 1906, n. 327

(sull'esercizio della professione di ragioniere); per il tribunale di

Novara, con l'art. 31, n. 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

(ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in

relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (contenente delega al

Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti

delle professioni di esercente in economia e commercio e di

ragioniere), sarebbero violate le disposizioni di cui agli artt. 76 e

77 della Carta costituzionale; ed infine, secondo il tribunale di Lucca

ed il Consiglio nazionale dei geometri (con tre ordinanze), l'art. 1,

comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami

di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola

media), convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, urterebbe contro

il citato art. 33, comma quinto, della Costituzione.

Ricorrono, per ciò, i presupposti perché i giudizi così insorti

siano riuniti e decisi con una sola sentenza.

2. - All'esame della questione sollevata dal tribunale di Lucca non

è di ostacolo la circostanza, messa in rilievo dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, avendo l'interessato conseguito il diploma

nel 1920, il giudice a quo non avrebbe mai potuto applicare nei di lui

confronti la norma denunciata e cioè l'art. 1, comma terzo del citato

d.l. n. 9 del 1969.

La Corte ritiene che non ricorre il dedotto palese difetto di

rilevanza, perché il tribunale ha sostanzialmente interpretato la

norma in questione nel senso che la stessa fosse applicabile a tutti

quelli che avessero o avrebbero superato l'esame conclusivo degli studi

nell'istituto tecnico.

Ad ogni modo, la stessa questione è prospettata dal Consiglio

nazionale dei geometri, e per essa non esiste alcuna eccezione o

ragione di inammissibilità.

3. - Le ordinanze emesse dai tribunali di Torino, di Novara e di

Lucca denunciano l'esistenza di dubbi e di contrasti circa la vigenza e

la portata di norme relative all'esercizio della professione di

ragioniere e perito commerciale.

Chiamati a pronunciarsi sui reclami proposti da tre ragionieri

contro decisioni del competente Consiglio nazionale, che aveva

rigettato le loro domande di iscrizione nell'albo professionale, i

detti tribunali hanno ritenuto rispettivamente che ai fini

dell'iscrizione nell'albo fossero tuttora necessari, oltre il

conseguimento e possesso del titolo di studio, il compimento di un

biennio di pratica presso un ragioniere collegiato ed il superamento

dell'esame pratico a sensi del citato art. 2, comma secondo, lettera d

della legge n. 327 del 1906; che nei confronti di questa norma e delle

relative disposizioni regolamentari (artt. 18 a 23 del r.d. 9 dicembre

1906, n. 715) il legislatore avesse voluto innovare con la citata legge

n. 3060 del 1952 e con il citato d.P.R. n. 1068 del 1953 (art. 31, n.

5); e infine, che anche queste ultime norme fossero state abrogate con

il citato d.l. n. 9 del 1969 (art. 1, comma terzo) e con la relativa

legge di conversione n. 119 dello stesso anno.

Si presenta per ciò conveniente un esame analitico e complessivo

di tutte le norme ora ricordate, onde accertare se ed in che senso le

questioni sollevate dai tre tribunali concernano norme vigenti e

attinenti all'ordinamento della professione di ragioniere e perito

commerciale.

4. - L'esercizio pubblico della professione di ragioniere è stato

oggetto di apposita disciplina a mezzo della citata legge n. 327 del

1906, la quale lo ha riservato "ai ragionieri regolarmente iscritti nei

Collegi" (art. 1) istituiti in ogni provincia, ed ha previsto tra le

condizioni necessarie per far parte del Collegio che l'aspirante avesse

conseguito il diploma di ragioniere oppure fosse abilitato

all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato

da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di

commercio, o fosse stato abilitato all'esercizio della professione di

ragioniere prima dell'ordinamento scolastico di allora e secondo le

norme nel tempo vigenti (art. 2, comma secondo, lettera c); e che

l'aspirante avesse, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un

ragioniere collegiato, durante due anni, ed avesse superato un esame

pratico (lettera d dello stesso articolo, e artt. 18 a 23 del citato

r.d. n. 715 del 1906).

A codesto ordinamento, per vari decenni, non sono state apportate

modifiche. Anzi nel 1934, di esso si è implicitamente confermata la

vigenza, stabilendosi con l'art. 1 del r.d.l. n. 565 del 19 marzo,

contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, che per questi

il periodo di pratica sopra indicato fosse ridotto da due anni a tre

mesi.

Solo con la citata legge n. 3060 del 1952 il legislatore ha voluto

che si procedesse alla revisione del detto ordinamento.

Ed infatti ha delegato il Governo a provvedere a tale revisione,

fissando i principi e criteri direttivi a cui il Governo stesso si

sarebbe dovuto attenere. In particolare, a questo ultimo riguardo, ha

stabilito che la determinazione del campo delle attività professionali

dei ragionieri (e dei dottori commercialisti per la revisione del cui

ordinamento era stata del pari concessa delega) non dovesse importare

attribuzioni di attività in via esclusiva; che la costituzione degli

organi professionali dovesse ispirarsi a principi democratici; che

l'iscrizione negli albi non dovesse in alcun caso consentirsi agli

impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai

quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, fosse vietato

l'esercizio della libera professione; e che i procedimenti relativi

all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia

disciplinare dovessero essere regolati in maniera da assicurare la

tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

Con il d.P.R. n. 1068 del 1953 il legislatore delegato, dopo avere

statuito che il "ragioniere e perito commerciale non può esercitare la

professione se non è iscritto nell'albo" (art. 2), ha disposto che per

ottenere codesta iscrizione è necessario, tra l'altro, "avere compiuto

il corso di studi negli istituti tecnici commerciali o essere abilitati

all'insegnamento della ragioneria in detti istituti, ovvero essere

stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima

dell'entrata in vigore dell'ordinamento professionale approvato con

legge 15 luglio 1906, n. 327" (art. 31, n. 4), e "oltre ad aver

compiuto il corso di studi indicato nel numero 4, avere anche

conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e

con le modalità che saranno stabilite con apposita norma legislativa,

su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con

quello per la grazia e giustizia" (art. 31, n. 5).

Successivamente e sino ad oggi non è stata emanata la legge

prevista in ordine al secondo dei requisiti ora detti e non sono state

apportate modifiche o integrazioni al vigente ordinamento.

5. - Dall'esposizione che precede risulta con sicurezza che sono

tuttora in vigore, sul punto relativo ai requisiti richiesti per

l'iscrizione nell'albo e per l'esercizio pubblico della professione di

ragioniere, le norme di cui alla legge n. 327 del 1906 (art. 2, comma

secondo, lettera d), ed al relativo regolamento d'esecuzione (r.d.l. n.

715 del 1906, artt. 18-23), non essendo state le stesse abrogate o

derogate da norme successive ed in particolare da quelle di cui alla

legge n. 3060 del 1952 (articolo unico) e al d.P.R. n. 1068 del 1953

(articolo 31, nn. 4 e 5).

Con la legge di delegazione, in funzione dell'ordinamento della

professione di ragioniere, sono stati fissati principi e criteri

direttivi in coerenza con una volontà innovatrice ed in modo tale che

l'emittenda disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze,

ma non si è inteso modificare né si è modificata la preesistente

normativa circa il punto sopradetto.

Vi si parla infatti di riforma e di revisione dell'ordinamento

professionale, ma il solo principio o criterio direttivo attinente ai

requisiti per l'iscrizione nell'albo (quello di cui alla lettera c del

citato articolo unico) è dettato per i ragionieri, impiegati dello

Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali sia vietato

l'esercizio della libera professione. Il che significa che proprio per

quei requisiti il legislatore non ha inteso dar vita ad una nuova

disciplina (tanto è vero che al riguardo non ha indicato principi e

criteri direttivi) ed anzi ha voluto che nella sostanza la preesistente

normativa venisse confermata.

E la legge delegata, del pari, sul punto non innova espressamente;

e non contiene neppure una norma di abrogazione di atti normativi

precedenti. Né ricorre alcuna abrogazione o derogazione tacita delle

preesistenti disposizioni.

Al contrario, di esse vi si trova una importante conferma, essendo

specificamente richiesto che il ragioniere per conseguire la iscrizione

nell'albo deve aver superato sia l'esame di Stato scolastico che quello

professionale. Tale volontà positiva, sicuramente esistente e

risultante dal chiaro disposto dei nn. 4 e 5 dell'art. 31 non è poi

svuotata di contenuto o eliminata dalla contestuale volontà di non

disciplinare attualmente l'esame professionale (col rimetterne la

determinazione del tempo e delle modalità, ad una successiva legge)

perché la prima volontà, come si è detto, è meramente confermativa

di una parte di precedenti norme e tutte, ed in special modo quelle

relative al termine e alle modalità dell'abilitazione, erano e sono

rimaste in vigore. Non vi è quindi alcun vuoto legislativo, che per

altro sarebbe colmato, ma solo una omissione di atti normativi che,

fermo il principio del doppio esame di Stato positivamente riaffermato,

si sarebbero potuti rivolgere a disciplinare in modo eguale la stessa

materia considerata dalle norme del 1906, le quali, pertanto, non

essendo state modificate neppure in parte, sono rimaste integralmente

in vigore.

6. - Sulla normativa attinente al campo professionale non hanno

inciso le leggi che si sono succedute in materia scolastica, e fino al

d.l. n. 9 del 1969 ed alla relativa legge di conversione.

Tali leggi, infatti, hanno un ambito ed un contenuto ben definiti e

propri, essendo dettate per disciplinare le forme, i modi ed i tempi

della istruzione pubblica, e non concernono minimamente la distinta e

diversa materia delle libere professioni e non possono quindi riferirsi

all'esercizio delle relative attività.

A proposito, poi, degli esami da sostenere a conclusione degli

studi, esse leggi tendono a mantenerli distinti da quelli

professionali, previsti dai vari ordinamenti.

E non rileva in contrario che attraverso il superamento degli esami

scolastici conclusivi sia stato conseguito, almeno dal 1924 in poi, un

titolo di abilitazione all'esercizio professionale.

Va al riguardo considerato che, in base all'ordinamento

dell'istruzione media commerciale di cui al r.d. 15 maggio 1924, n.

749, "il diploma conseguito in seguito agli esami di abilitazione

presso gli istituti commerciali, dà diritto all'esercizio della

professione e all'iscrizione nei relativi albi professionali, alle

condizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia" (art. 51);

che con il riordinamento dell'istruzione media tecnica, attuato con la

legge 15 giugno 1931, n. 889, chi abbia superato l'esame di

abilitazione, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico,

consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e

precisamente, per la sezione commerciale, "il diploma di ragioniere e

perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e

commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale" (art.

65); ed infine che, secondo il d.l. n. 9 del 1969, "il titolo

conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi

svolti nell'istituto tecnico... abilita... all'esercizio della

professione" (art. 1, comma terzo).

Ma codesta normativa, dal contenuto costante, che parla di "diritto

all'esercizio della professione" o di abilitazione "all'esercizio

professionale" o "all'esercizio della professione", considera sempre il

titolo di studio (a conclusione degli studi svolti nell'istituto

tecnico) solo come titolo di legittimazione all'esercizio della

professione, ma non anche come autorizzazione all'esercizio stesso,

siccome è rigorosamente detto nel citato art. 51 del r.d. n. 749 del

1924.

Non va infine trascurato che la non incidenza delle norme sopra

richiamate sull'ordinamento professionale dei ragionieri e periti

commerciali, trova una conferma nell'avere il citato r.d.l. n. 565 del

1934 confermato, dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 889 del

1931, la vigenza delle norme del 1906.

7. - È pertanto alla luce delle considerazioni che precedono, che

vanno esaminate le questioni sollevate con le ordinanze dei tribunali

di Torino, di Novara e di Lucca.

A proposito di quella relativa all'art. 31 n. 5 del d.P.R. n. 1068

del 1953, interpretata nei sensi già detti la norma ed escluso quindi

che il legislatore, con la legge di delegazione e con quella delegata,

abbia innovato nei confronti della preesistente normativa, con

l'abrogazione delle norme del 1906, ed abbia, con l'omissione di atti

normativi, provocato un vuoto nel sistema, deve dirsi che la lamentata

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione non sussiste.

Codeste disposizioni, prescrivendo che l'esercizio della funzione

legislativa non può essere delegato al Governo se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

determinato e per oggetti definiti, e che il Governo non può, senza

delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge

ordinaria, fissano i presupposti, le condizioni ed i limiti

dell'attività legislativa delegata.

E riflettono nel contempo l'esigenza che la legge delegata sia nel

suo contenuto sostanziale conforme a quella di delegazione.

In particolare, non si ha difformità tra le due leggi, sufficiente

ad integrare una violazione dei citati precetti costituzionali,

qualora, con la legge delegata siano dettate o implicitamente mantenute

norme già esistenti nel sistema, rientranti nella materia oggetto

della delega e compatibili con i principi e criteri direttivi.

Non viola, per tanto, gli artt. 76 e 77 della Costituzione l'art.

31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione all'articolo unico

della legge n. 3060 del 1952, perché, richiedendo, tra le condizioni

per l'iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto

dal Collegio provinciale, oltre il possesso del titolo di studio, il

superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione

nel termine e con le modalità che sarebbero stati stabiliti con

successiva legge su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di

concerto con quello per la grazia e giustizia, da un canto conferma che

per l'iscrizione all'albo occorre il superamento, oltre che dell'esame

scolastico, anche di quello professionale (che per i ragionieri e

periti commerciali è l'esame pratico richiesto, unitamente al biennio

di pratica, dalle citate norme del 1906) e dall'altro, attraverso il

rinvio, non dà vita a norme estranee alla materia della delega o

incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa

legge di delega.

8. - Sono parimenti non fondate le questioni sollevate dai

tribunali di Torino e di Lucca, per cui le norme denunciate (art. 2,

comma secondo, lettera d, della legge n. 327 del 1906, e art. 1, comma

terzo, del d.l. n. 9 del 1969) sarebbero in contrasto con l'art. 33,

comma quinto, e la prima anche con l'art. 3 della Costituzione.

Giova, al riguardo, tenere, anzitutto, presente che l'art. 33,

comma quinto, intervenuto quando, per l'esercizio pubblico di date

professioni, vigevano generali o speciali ordinamenti, ha

necessariamente di questi preso e dato atto, e, prescrivendo "un esame

di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la

conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale",

ha segnato e segna un limite all'attività, passata e futura, del

legislatore.

In sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo

dei corsi degli studi e di quello professionale, distinti o unificati

che essi siano, non possono mancare norme circa le condizioni di

ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della

commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in

modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo

accertamento del grado di maturità del discente e del concreto

possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e

capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico

dell'attività professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia.

Non viola per tanto il detto precetto costituzionale l'art. 2,

comma secondo, lettera d, della legge n. 327 del 1906: sono, infatti,

ed in particolare, tenuti distinti l'esame di Stato a conclusione del

ciclo degli studi, e l'altro, parimenti di Stato, a carattere e fine

professionale; e questo secondo esame, denominato "pratico", è

strutturato in maniera tale da essere, anche se in misura ridotta e

però appena sufficiente, idoneo ad un conveniente accertamento da

parte della commissione della preparazione pratica di chi, in possesso

del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo autonomo e pubblico

l'attività professionale.

Per queste stesse ragioni, rilevanti sotto altro profilo, la norma

denunciata non risulta neppure in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Non si è in presenza di una ingiustificata disparità di

trattamento nei confronti di una categoria di professionisti, come

sostiene il giudice a quo per ciò che le norme del 1906

richiederebbero, per autorizzare il ragioniere all'esercizio

professionale, qualcosa di più (il biennio di pratica) o qualcosa di

meno (un semplice esame pratico) di quel che altri ordinamenti esigono

per altri professionisti.

Non possono infatti dirsi eguali le situazioni degli esercenti le

varie professioni e quindi è ben possibile che non siano uniformi le

norme relative alle singole professioni.

E comunque, anche a voler ammettere che siano sostanzialmente

comuni le esigenze da tutelare legislativamente, le norme emanate per

le varie professioni, comparativamente considerate, sarebbero tuttavia

coerenti con il principio di eguaglianza solo che rispecchiassero nella

sostanza quelle esigenze.

In particolare, le norme del 1906, relative alla professione di

ragioniere, messe a raffronto con quelle disciplinanti altre

professioni, sono, come si è detto, sufficientemente rispettose delle

garanzie volute dall'art. 33, comma quinto, ed in quanto tali tutelano

le dette esigenze e riflettono comunque un ragionevole uso della

discrezionalità spettante al legislatore.

9. - Non viola l'art. 33, comma quinto, della Costituzione neppure

la norma di cui all'art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969,

convertito nella legge n. 119 dello stesso anno.

Con la norma denunciata, infatti, a conferma di quanto in passato

disposto con gli artt. 50 e seguenti del r.d. n. 749 del 1924, e 51,

lettera f, e 65 della legge n. 889 del 1931, e per l'esame previsto a

conclusione degli studi svolti presso gli istituti tecnici, si dichiara

solamente che il diploma di maturità conseguito presso codesti

istituti "abilita alla professione", e con ciò la disciplina è

destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente

e direttamente su quello professionale; e d'altra parte, ai fini

dell'esercizio professionale per i ragionieri e periti commerciali

rilevano le indicate norme del 1906 e del 1953, intese e coordinate nei

modi anzidetti.

Deve quindi dirsi non fondata la questione che, relativamente alla

detta norma il tribunale di Lucca ha sollevato con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

10. - Infine - e correlativamente - risulta non fondata la

questione prospettata, con le tre ordinanze di identico contenuto, dal

Consiglio nazionale dei geometri, concernente lo stesso art. 1, comma

terzo, del d.l. n. 9 del 1969 e sempre in riferimento all'art. 33,

comma quinto, della Costituzione.

Dato che la norma denunciata non ha portata innovativa e

specificamente non dispone che colui che abbia superato l'esame di

maturità alla fine dei corsi presso gli istituti tecnici per geometri,

ed in quanto abilitato, per ciò solo, all'esercizio della professione,

abbia diritto all'iscrizione nell'albo tenuto dal Consiglio del

collegio provinciale, mancano le condizioni perché si possa

riscontrare un qualsiasi contrasto tra quella norma e la disposizione

costituzionale in riferimento.

Allo stato attuale della legislazione, per ciò, per la professione

di geometra è il relativo ordinamento (ed in particolare, e tra le

altre, la norma di cui all'art. 4, lettera c, del r.d. 11 febbraio

1929, n. 274) che andrebbe messo a raffronto con le disposizioni e i

principi della Costituzione.

Una norma come quella denunciata, che - interpretata nei sensi

sopradetti - non concerne l'esame di abilitazione all'esercizio

professionale, conseguentemente non è in contrasto con l'art. 33,

comma quinto, là ove questo prescrive il detto esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, comma secondo, lettera d, della legge 15 luglio

1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere), in

riferimento agli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione;

b) dell'art. 31, n. 5, del d.PR. 27 ottohre 1953, n. 1068

(ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in

relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega al Governo della

facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni

di esercente in economia e commercio e di ragioniere), in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

c) dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9

(riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di

licenza della scuola media), convertito in legge con modificazioni

dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in riferimento all'art. 33, comma

quinto, della Costituzione;

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe rispettivamente dal

tribunale di Torino, dal tribunale di Novara, e dal tribunale di Lucca

e dal Consiglio nazionale dei geometri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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