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[1]E' istituito un collegio di ragionieri in ogni provincia avente sede nel Comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.
[2]Per far parte del collegio e' necessario:
- a)essere cittadino italiano o appartenente alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato ed avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b)non essere incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore;
- c)avere conseguito il diploma di ragioniere; oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio; o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico e secondo le norme nel tempo vigenti;
- d)avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico;
- e)avere la residenza abituale nella provincia al di cui albo si vuole essere inscritti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 9 luglio 1919
