Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 ottobre

1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito

commerciale), della relativa legge di delega 28 dicembre 1952, n. 3060,

e dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n.

327, sull'esercizio della professione di ragioniere, promosso con

ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal pretore di Mondovì nel

procedimento civile vertente tra Caldera Giglio Giorgio e Toso Michele,

iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Caldera Giglio

Giorgio e Toso Michele, avente per oggetto la richiesta di pagamento

del compenso per espletamento di attività professionali riservate ai

ragionieri, il convenuto eccepiva che l'istante non era iscritto nel

relativo albo.

L'attore replicava deducendo, tra l'altro, la illegittimità

costituzionale:

dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega

al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti

delle professioni di esercente in economia e commercio e di

ragioniere), e del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della

professione di ragioniere e perito commerciale), in relazione all'art.

81, ultimo comma, della Costituzione;

del citato d.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione all'articolo 73,

terzo comma, della Costituzione;

dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n.

327 (sull'esercizio della professione di ragioniere), in relazione agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nel ritenere pregiudiziali e non manifestamente infondate le

questioni, il pretore di Mondovì, con ordinanza emessa il 16 novembre

1971, osservava, circa la prima questione, che l'articolo unico della

legge di delega n. 3060 del 1952 non contiene alcuna indicazione dei

mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese che sarebbero derivate

dalla riforma degli ordinamenti delle professioni suddette, attuata con

il successivo d.P.R. n. 1068 del 1953; e che l'eventuale

incostituzionalità della legge di delega, in relazione all'art. 81,

ultimo comma, della Costituzione, dovrebbe conseguenzialmente

riflettersi anche sul decreto delegato.

Il menzionato d.P.R. n. 1068 del 1953, risultando emanato il 27

ottobre 1953 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 11

febbraio 1954, lederebbe inoltre il precetto costituzionale per cui la

pubblicazione delle leggi deve essere effettuata "subito dopo" la

promulgazione.

L'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge n. 327 del 1906,

nella parte in cui richiede per l'iscrizione al Collegio dei ragionieri

l'esito positivo di un esame, previo compimento di un periodo di

pratica professionale di almeno due anni, contrasterebbe, infine, con

gli artt. 3 e 4, primo comma, Cost., poiché ciò determinerebbe "una

discriminazione fra diplomati abbienti, che possono con sicurezza

affrontare dopo gli studi ed il diploma un periodo di praticantato e di

specializzazione senza remunerazione alcuna, e diplomati economicamente

meno dotati aventi necessità di immediata remunerazione, i quali

ultimi sarebbero indotti "a non dedicarsi alla libera professione".

Davanti a questa Corte è intervenuta, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato, con deduzioni 10 febbraio 1972, rilevando, innanzitutto, che la

legge 28 dicembre 1952, n. 3060, ed il decreto legislativo 27 ottobre

1953, n. 1068, non contengono alcuna disposizione che comporti nuovi

oneri a carico del bilancio dello Stato ed, in secondo luogo (quanto al

preteso contrasto del d.P.R. n. 1068 del 1953 con l'art. 73, terzo

comma, Cost.) che, costituendo la pubblicazione un'attività successiva

al procedimento formativo della legge delegata, che si esaurisce con la

emanazione, il ritardo nella pubblicazione medesima non potrebbe mai

comportarne l'illegittimità costituzionale.

Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione degli articoli 3 e

4 Cost., l'Avvocatura osserva, da un lato, che il diritto al lavoro non

può essere inteso come un diritto che non consenta al legislatore

ordinario di imporre, nell'interesse della collettività, particolari

condizioni di accesso alle singole professioni (tanto che l'art. 33,

quinto comma, Cost. prescrive l'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio professionale) e - dall'altro - che l'art. 2, lett. d,

della legge n. 327 del 1906 non introduce alcuna disparità di

trattamento tra cittadini, in quanto il superamento dell'esame pratico

ed il periodo di pratica professionale sono imposti indistintamente a

tutti i diplomati che aspirano all'abilitazione professionale. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere, innanzi tutto, se l'articolo

unico della legge di delega 28 dicembre 1952, n. 3060, e,

conseguentemente, il decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n.

1068, concernente gli ordinamenti delle professioni di ragioniere e

perito commerciale, contrastino con l'art. 81, ultimo comma, Cost., per

omessa indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori

spese, che la riforma degli ordinamenti professionali suddetti avrebbe

comportato.

La questione non è fondata.

L'art. 81, ultimo comma, richiede che ogni legge che importi nuove

spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questa Corte ha ritenuto,

in precedenti decisioni, che devono necessariamente essere

predeterminati i mezzi destinati alla copertura anche quando le nuove

disposizioni importino per l'Erario oneri maggiori di quelli derivanti

dalla legislazione preesistente (sent. n. 66 del 1959); ed ha

precisato, inoltre, che se nella legge manchi ogni indicazione della

copertura, non si deve. per questo solo, presumere che la legge non

implichi nessun onere o maggior onere, dovendo la mancanza di

implicazione finanziaria essere desunta dall'oggetto della legge e dal

contenuto di essa (sent. n. 30 del 1959).

Ma appunto in applicazione di questi principi deve escludersi che,

nel caso di specie, la denunziata violazione dell'art. 81, ultimo

comma, Cost. sussista, atteso che la legge di delegazione del 1952 ed

il successivo decreto legislativo del 1953 non contengono alcuna norma

che comporti a carico dello Stato oneri già non previsti dalla

precedente disciplina della materia e da correlative postazioni di

bilancio o comunque non aventi copertura e riscontro nella autonomia

finanziaria riconosciuta al Collegio professionale dei ragionieri e

degli esercenti in economia e commercio.

2. - Del pari infondata è la seconda questione con la quale si

prospetta il contrasto con l'art. 73, ultimo comma, della Costituzione

del decreto legislativo delegato n. 1068, contrasto derivante dal fatto

che, sebbene emanato il 27 ottobre 1953 e cioè nel termine di nove

mesi dalla entrata in vigore della legge di delega come da essa

prescritto, il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1954, con oltre tre mesi di ritardo.

Questa Corte, per vero, ha già affermato, con sentenza n. 39 del

1959, che il ritardo nella pubblicazione di una legge delegata, quando

questa sia stata emanata entro il termine fissato dalla legge di

delegazione, non determina l'illegittimità costituzionale della legge

medesima, essendo la pubblicazione semplice condizione d'efficacia e

non anche requisito di validità. Ed in effetti da una corretta analisi

delle finalità dell'art. 73 della Costituzione, si trae il

convincimento che la inosservanza del termine non determina un vizio di

legittimità costituzionale dell'atto legislativo delegato, pur se

detta inosservanza può comportare una responsabilità del Governo sul

piano politico ed eventualmente anche conseguenze giuridiche,

allorquando la violazione del predetto obbligo abbia causato la lesione

di sfere di competenza costituzionalmente garantite.

3. - Nell'ordinanza si prospetta, infine, il dubbio che l'art. 2,

secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n. 327 (a norma

del quale per far parte del collegio dei ragionieri è necessario - fra

l'altro - avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica presso un

ragioniere durante almeno due anni ed avere superato un esame pratico),

contrasti con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento tra diplomati abbienti e non abbienti, e con l'art. 4 della

Costituzione, per l'ostacolo che la condizione prevista costituirebbe

all'esercizio della professione.

La questione non è fondata sotto alcun profilo.

Invero, il superamento dell'esame pratico ed il periodo di pratica

biennale sono imposti indistintamente a tutti coloro che aspirano

all'esercizio della professione di ragioniere. Anche se l'assolvimento

di tale onere può presentare - in fatto - maggiori difficoltà per i

soggetti che versino in situazioni che impongano un immediato

svolgimento di attività retribuite, ciò non comporta la violazione

del principio di uguaglianza, poiché trattasi di inconvenienti che non

possono essere del tutto eliminati, per l'esigenza di pubblico

interesse di subordinare, secondo lo spirito dell'art. 33 della

Costituzione, al preventivo compimento di un periodo di pratica

(risultante da apposite attestazioni) e alla verifica della

preparazione tecnica, l'ammissione all'esercizio della professione.

Ed è appena il caso di osservare che la garanzia del diritto al

lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione non deve essere intesa come

un limite che non consenta al legislatore ordinario di imporre,

nell'interesse della collettività, particolari condizioni di accesso

alle singole professioni. Tale disposizione infatti va coordinata con

l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, sovra citato, le cui

finalità sono proprio quelle di rendere possibile ed effettivo un

serio ed oggettivo accertamento dei requisiti attitudinali e tecnici di

chi aspira all'esercizio delle professioni suddette (sent. n. 43 del

1972).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e del

decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento

della professione di ragioniere e perito commerciale), in riferimento

all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

del citato decreto legislativo n. 1068, del 1953, in riferimento

all'art. 73, ultimo comma, della Costituzione;

dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n.

327, sull'esercizio della professione di ragioniere, in riferimento

agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione; questioni sollevate

dal pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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