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[1]Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per meta' da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
[2]Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola, con anzianita' relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta all'uscita della scuola stessa. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalle scuole di applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e' del corpo contabile di pari anzianita', al termine del terzo anno di grado.
[3]I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente.
[4]Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per un un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. ((8))
[5]--------------- AGGIORNAMANENTO (8) La L. 8 giugno 1913, n. 601, ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge".
Testo in vigore dal 13 luglio 1913 al 11 aprile 1915
