Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1915 al 16 dicembre 1919. Leggi il testo vigente →
[1]((Nell'arma dei carabinieri Reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non piu' di due anni di grado.
[2]In difetto di sottufficiali idonei a sottotenente, la proporzione sopra stabilita potra' essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.
[3]I sottotenenti dei carabinieri reali, sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado)).
[4]Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola, con anzianita' relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta all'uscita della scuola stessa. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalle scuole di applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e' del corpo contabile di pari anzianita', al termine del terzo anno di grado.
[5]I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente.
[6]Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per un un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. (8)
[7]--------------- AGGIORNAMANENTO (8) La L. 8 giugno 1913, n. 601, ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge".
Testo in vigore dal 11 aprile 1915 al 16 dicembre 1919
