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[1]Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per meta' da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
[2]Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola, con anzianita' relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta all'uscita della scuola stessa. ((I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e dei corpi contabile e veterinario di pari anzianita', e al termine del terzo anno di grado)).
[3]Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.
[4]Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per un un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1907 al 1 luglio 1910
