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[1]Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per meta' da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
[2]Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola, con anzianita' relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta ((all'uscita della scuola stessa)). I sottotenenti provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianita'.
[3]Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.
[4]Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per un un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 1 gennaio 1907
