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[1]Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per meta' da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

[2]Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola, con anzianita' relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta negli esami stessi. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianita'.

[3]Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

[4]Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per un un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art35 · fonte del testo

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