Art. 110
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e n. 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti, o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53.
[3]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.
[4]L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
