Art. 64
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 156 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvoche', riguardo a queste ultime, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinunzia, indicando la data o la natura delle inserzioni non copiate.
tolto: Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.
tolto: Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione quanto alle copie ed agli estratti «in conformita' dell'originale»; se la copia, l'estratto ed il certificato consta di piu' fogli, ciascun foglio sara' sottoscritto al margine dal notaro.
tolto: Oltre le accennate formalita', il notaro deve osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art64 · fonte del testo
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