La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica. La Regione esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.
Testo vigente dal 10 marzo 1948
