Corte costituzionale

Ordinanza n. 494/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 10,

secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n.

274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed

altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Valle

d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia,

notificati il 27 e 29 maggio e il 1° giugno 1992, depositati in

cancelleria il 2, 3, 5 e 10 giugno successivi ed iscritti ai nn. 49,

50, 51, 52, 53 e 54 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ricorso notificato il 29 maggio 1992 e depositato

il 2 giugno 1992 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto, in

via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini

previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti),

per violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato

con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

che la norma in questione prevede che il termine massimo di

centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di

cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n.

702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3)

si deve considerare perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita

approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle

osservazioni da parte del consiglio comunale;

che con analogo ricorso, notificato il 27 maggio 1992 e

depositato il 3 giugno 1992, la Regione Lombardia ha impugnato, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, oltre all'art 3 del

citato decreto-legge n. 274 del 1992, anche l'art. 10, secondo comma,

seconda parte, dello stesso decreto-legge, concernente la facoltà

per il Ministro per il coordinamento della protezione civile di

stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite

convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di

protezione civile;

che la Regione Emilia-Romagna, con atto notificato il 27 maggio

1992 e depositato il 3 giugno 1992, ha denunciato l'art. 3 del

decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 117 e 118

della Costituzione, anche in collegamento con gli artt. 97, primo

comma, e 9, secondo comma, della stessa;

che anche la Regione Liguria, con ricorso notificato il 29

maggio 1992 e depositato il 5 giugno 1992, ha chiesto che sia

dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, in relazione agli artt. 117, 118 e 97 della

Costituzione;

che la Regione Calabria, con atto notificato il 1° giugno 1992 e

depositato il 10 giugno 1992, ha denunciato il più volte citato art.

3, in riferimento agli artt. 117, 118, 3, 97, 9 e 32 della

Costituzione;

che, infine, anche la Regione Puglia, con ricorso notificato il

1° giugno 1992 e depositato il 10 giugno 1992, ha chiesto che sia

dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 3 e 117 della

Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano

dichiarate infondate;

Considerato che i sei ricorsi, proposti contro disposizioni del

medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 154, serie generale, del 2 luglio 1992;

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da

ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità

costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3

del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini

previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti),

sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per

la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 4) ed agli artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione,

dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Regioni Lombardia,

Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in

epigrafe;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n.

274, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, della

Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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