Indice per libri, titoli e capi
Costituzionale
Statuto speciale per la Valle d'Aosta
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
- Aggiornato al
- 16 febbraio 2001
- Articoli
- 54
- Versioni storiche
- 76
Titolo I — Costituzione della regioneart. 1
Titolo II — Funzioni della regioneartt. 2-4
Titolo III — Finanze, demanio e patrimonioartt. 5-13
- Art. 5I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che…
- Art. 6I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al…
- Art. 7Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono…
- Art. 8Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla…
- Art. 9Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potra'…
- Art. 10I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle…
- Art. 11Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per…
- Art. 12Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il…
- Art. 13Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello…
Titolo IV — Zona francaart. 14
Titolo V — Organi della regioneartt. 15-37
- Art. 15Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente…
- Art. 16Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio…
- Art. 17L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle…
- Art. 18Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle…
- Art. 19Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di…
- Art. 20Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana…
- Art. 21Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non e' presente la…
- Art. 22Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare…
- Art. 23I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni…
- Art. 24I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti…
- Art. 25I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge della legione.
- Art. 26Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le…
- Art. 27L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio…
- Art. 28senza rubricaabrogato
- Art. 29Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo…
- Art. 30senza rubricaabrogato
- Art. 31Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle e' comunicata al rappresentante del…
- Art. 32Il Presidente della Regione, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi…
- Art. 33senza rubricaabrogato
- Art. 34Il Presidente della Regione e' il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la…
- Art. 35L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore e' incompatibile con qualsiasi altro…
- Art. 36La Giunta regionale, in caso di necessita' e urgenza, puo' prendere deliberazioni di…
- Art. 37Il Consiglio della Valle ha facolta' di istituire organi di consulenza tecnica.
Titolo VI — Lingua e ordinamento scolasticoartt. 38 – 40-bis
- Art. 38Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana. Gli atti pubblici…
- Art. 39Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della…
- Art. 40L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore…
- Art. 40-bisLe popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge…
Titolo VII — Ordinamento degli uffici di conciliazioneart. 41
Titolo VIII — Enti localiartt. 42-43
Titolo IX — Rapporti fra lo stato e la regioneartt. 44 – 48-bis
- Art. 44Il Presidente della Regione per delegazione del Governo della Repubblica provvede al…
- Art. 45Nel capoluogo della Regione e' istituita una Commissione di coordinamento, composta di un…
- Art. 46La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il…
- Art. 47Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta…
- Art. 48Il Consiglio della Valle puo' essere sciolto quando compie atti contrari alla…
- Art. 48-bisIl Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni…
Titolo X — Norme transitorie e finaliartt. 49-52
- Art. 49La prima elezione del Consiglio della Valle avra' luogo, in conformita' all'art. 16 del…
- Art. 50Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla…
- Art. 51Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia…
- Art. 52La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua…
