Corte costituzionale

Ordinanza n. 506/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e

10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia

di legittimità dell'azione amministrativa), promosso con ricorso

della Regione autonoma della Valle d'Aosta, notificato il 7 agosto

1993, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 34

del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso

notificato il 7 agosto 1993 e depositato il successivo 10 agosto, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,

7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in

materia di legittimità dell'azione amministrativa), deducendo la

violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della

Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo

comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

4);

che, in particolare, le disposizioni impugnate, applicabili

anche alle Regioni a statuto speciale per l'espressa previsione

contenuta nell'art. 10, concernono l'istituzione delle sezioni

regionali della Corte dei conti (art. 1), l'individuazione

dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico

ministero presso le sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2),

la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al

controllo della Corte dei conti, nonché dei modi e dei contenuti del

controllo successivo (art. 7), e, infine, la istituzione dei servizi

di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le

relative modalità di funzionamento (art. 9);

che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate

sarebbero variamente lesive delle proprie competenze, dei principi

costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di

tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché dei

principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge

formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103,

secondo comma, e 108 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero

infondato;

Considerato che il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 non è

stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 217 del 15 settembre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta

devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del

decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di

legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione

autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe,

per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della

Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo

comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari