Corte costituzionale

Ordinanza n. 503/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8

del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia di

legittimità dell'azione amministrativa), promosso con ricorso della

Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 15 giugno 1993,

depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 31 del

registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso

notificato il 15 giugno 1993 e depositato il successivo 23 giugno, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,

7 e 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in

materia di legittimità dell'azione amministrativa), deducendo la

violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della

Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo

comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

4);

che, in particolare, le disposizioni impugnate concernono

l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1),

l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle

funzioni di pubblico ministero presso le sezioni regionali della

Corte dei conti (art. 2), la individuazione degli atti, anche delle

regioni, da sottoporre al controllo della Corte dei conti, nonché

dei modi e dei contenuti del controllo successivo (art. 7), e,

infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le

amministrazioni pubbliche, e le relative modalità di funzionamento

(art. 8);

che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate

sarebbero variamente lesive delle proprie competenze, dei principi

costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di

tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché dei

principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge

formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103,

secondo comma, e 108 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero

infondato;

Considerato che il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 non è

stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta

devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 del decreto-legge

15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia di legittimità

dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della

Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione

degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché

degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto

speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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