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((Il consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.)) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilita' quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.
Testo in vigore dal 14 aprile 1989 al 16 febbraio 2001
