Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. ((Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e' iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia gia' maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza)). 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

16

La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Testo vigente dal 23 giugno 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 85/2021

    Parametro
    30 aprile 2021

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 25 cost. · Art. 25 Testo unico costituzionali · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 4 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026. 12 parole tolte, 96 parole aggiunte.

aggiunto: Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo tolto: in Provincia aggiunto: nella provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di tolto: quattro aggiunto: due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo tolto: in Provincia aggiunto: nella provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta tolto: quadriennale aggiunto: biennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel tolto: quadriennio, aggiunto: biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. aggiunto: L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e' iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia gia' maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consiglitolto: ... provinciali e aggiunto: provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali tolto: prevista dall'art. aggiunto: di cui all'articolo 63, durante il tolto: quadriennio aggiunto: biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

    La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art25 · fonte del testo

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