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Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilita' quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.
Testo in vigore dal 10 marzo 1948 al 14 aprile 1989
