Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle e' comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla, comunicazione. La legge e' promulgata nel dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sia pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia, al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art31 · fonte del testo

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