L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del ((Presidente della Regione)), ((previa deliberazione della Giunta)). Il ((Presidente della Regione)), in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 82/2021

    Parametro
    30 aprile 2021

    riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 85 del 2020; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta…

    Art. 97 cost. · Art. 120 cost. · Art. 3 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 41 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 150/1993

    Parametro
    8 aprile 1993

    Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle d'Aosta, nei confronti dell'intera legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) con riferimento all'art. 116 della Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in partic…

    Art. 116 cost. · Art. 41 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 1 Istituzione del giudice di pace · Art. 2 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del Presidente della tolto: Giunta aggiunto: Regione, previa deliberazione tolto: di questa aggiunto: della Giunta. Il Presidente della tolto: Giunta aggiunto: Regione, in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art41 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari