Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali e' esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia, coi principi delle leggi dello Stato. La facolta' di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali e' esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.
Testo vigente dal 10 marzo 1948
