Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potra' essere rinnovata. Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione. Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione. La concessione e' subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 482/1991

    Parametro
    27 dicembre 1991

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale, dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali): art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 16 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 17 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 169/1984

    Parametro
    8 giugno 1984

    dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice), convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1977, n. 92, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - in riferimento all'art. 7 dello Statuto speciale p…

    Art. 7 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art7 · fonte del testo

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