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((Le entrate della regione sono costituite:

  • a)dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
  • b)dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
  • c)dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
  • d)dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonche' di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
  • e)dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
  • f)dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
  • g)da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
  • h)dai canoni per le concessioni idroelettriche;
  • i)da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
  • l)dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
  • m)da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria)).2a
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1953, n. 21

1a

La L. 5 gennaio 1953, n. 21, ha disposto (con l'art.2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1952.

L. 13 aprile 1983, n. 122

2a

La L. 13 aprile 1983, n. 122, ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.

Testo in vigore dal 11 maggio 1983 al 1 gennaio 2007

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 121/2021

    Parametro
    11 giugno 2021

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 136 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 7 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 8 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 122/2021

    Parametro
    11 giugno 2021

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 136 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 7 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 8 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 196/2019

    Parametro
    24 luglio 2019

    riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Deposit…

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 23 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1960 al 11 maggio 1983. 311 parole tolte, 278 parole aggiunte in 12 capoversi.

Le entrate della tolto: Regione aggiunto: regione sono costituite: tolto: dai nove

aggiunto: a) dai sette decimi del gettito delle imposte tolto: erariali sui terreni e sui fabbricati situati nei territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio; dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa aggiunto: sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

aggiunto: b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

aggiunto: c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della tolto: Regione; dai nove aggiunto: regione;

aggiunto: d) dai sette decimi del gettito delle tolto: tasse di bollo,..., in surrogazione del registroe del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette aggiunto: ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonche' di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

aggiunto: e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della tolto: Regione; aggiunto: regione;

aggiunto: f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella tolto: Regione; dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette aggiunto: regione;

aggiunto: g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della tolto: Regione. da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione aggiunto: regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario tolto: d'accordo aggiunto: d'intesa fra lo Stato e la tolto: Regione aggiunto: regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della tolto: Regione; da aggiunto: regione;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: h) dai canoni per le concessioni idroelettriche; tolto: da contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da

aggiunto: i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propritolto: , che la legione aggiunto: che la regione ha facolta' di istituire con leggetolto: , in armonia coi aggiunto: in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; tolto: da redditi patrimoniali;

aggiunto: l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

aggiunto: m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di tolto: trasformazioni fondiarie. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette aggiunto: trasformazione fondiaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 aprile 1983, n. 122

    La L. 13 aprile 1983, n. 122, ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art8 · fonte del testo

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