La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi. ((La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute)).2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 aprile 1983, n. 122

2a

La L. 13 aprile 1983, n. 122, ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.

Testo vigente dal 11 maggio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 142/2024

    Parametro
    23 luglio 2024

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente all'inciso «degli indici vol…

    Art. 117 cost. · Art. 120 cost. · Art. 9 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna

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  • Sentenza n. 103/2024

    Parametro
    7 giugno 2024

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promos…

    Art. 117 cost. · Art. 5 cost. · Art. 9 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 170/2021

    Parametro
    23 luglio 2021

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini), promosse, in riferimento all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Co…

    Art. 120 cost. · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 9 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1948 al 11 maggio 1983. 16 parole tolte, 92 parole aggiunte.

La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi. tolto: Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali aggiunto: La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 aprile 1983, n. 122

    La L. 13 aprile 1983, n. 122, ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art9 · fonte del testo

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