Art. 50 — Iscrizione all'opera di previdenza

Agli operai di ruolo e' esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art50 · fonte del testo

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