Ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1923, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine, lo stipendio o la paga fruiti da detto personale, vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni. L'iscrizione disposta dal primo comma, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art57 · fonte del testo

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