Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1972

Altra decisione · depositata il 18/05/1972 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.P.R. 20/1956

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e

terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (disposizioni sul

trattamento di quiescenza del personale statale), promosso con

ordinanza emessa il 21 agosto 1970 dal tribunale di La Spezia nel

procedimento civile vertente tra Coliola Mario, Bordone Agostino ed

altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

298 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Bordone Agostino ed altri e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi gli avvocati Franco Agostini e Domenico Bevilacqua, per

Bordone ed altri, l'avv. Arturo Pittoni, per l'INPS, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ravvisa il conflitto con

l'art. 3 della Costituzione nel combinato disposto dell'art. 10,

secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, e dell'art.

50 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che avrebbero creato una

diseguaglianza di trattamento tra gli operai statali assunti in

servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 90 del 1961 e

quelli entrati nei ruoli in forza di quest'ultima legge.

Considerato che la stessa ordinanza cita, come norma la cui

sopravvenienza avrebbe determinato una ingiustificata disparità di

trattamento, l'art. 50 della mentovata legge n. 90 del 1961, che

attiene esclusivamente alla disciplina ENPAS;

che, pertanto, non risulta sufficientemente formulato e delimitato

il profilo della questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame di questa Corte;

che, in conseguenza, è necessario restituire gli atti al giudice a

quo per una più puntuale definizione dell'oggetto del giudizio di

costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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