Art. 49 — Consiglio di amministrazione

Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione e' quello previsto dall'articolo 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, e' sostituito da due rappresentanti degli operai, nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art49 · fonte del testo

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